Il 24 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 221/2021 recante La “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 Il decreto, in vigore dal giorno di Natale contiene la proroga dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022 ed una serie di misure in materia previdenziale.
Sorveglianza sanitaria
E’ prorogato al 31 marzo 2022 l’obbligo – per i datori di lavoro privati e pubblici – di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono comportare un rischio maggiore.
In base all’articolo 26 comma 1 bis del DL 104/2020 CONVERTITO sono “lavoratori fragili” i dipendenti pubblici e privati in possesso di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base.
La condizione di rischio da certificare può derivare da:
– immunodepressione;
– patologie oncologiche;
– svolgimento di terapie salvavita;
– disabilità con connotazione di gravità con riferimento alla Legge 104.
Comportano “fragilità” :
– malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, – – displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);
– malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite;
– diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30). – insufficienza renale/surrenale cronica;
– malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie.
– malattie oncologiche;
– malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi;
– immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
– malattie infiammatorie croniche;
– sindromi da malassorbimento intestinale;
– patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari);
– epatopatie croniche;
– patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
uso di cocaina, anfetamina, metanfetamina, eroina, crack, marijuana.
Le donne in gravidanza sono a maggior rischio di gravi malattie da COVID-19 e morte, rispetto alle donne non in gravidanza. Questa la dichiarazione dei CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) organismo di controllo della sanità pubblica del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli USA. Tra i rischi la nascita pretermine.
Congedo straordinario
Il congedo straordinario a favore dei genitori lavoratori dipendenti o autonomi con figli conviventi minori di 14 anni in caso di infezione da Covid-19, quarantena o sospensione delle attività didattiche in presenza. Se il figlio minore ha tra 14 e 16 anni, i genitori lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro, senza diritto al congedo e senza alcuna retribuzione ma avranno il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.
Trattenimento in servizio.
Le aziende e gli enti del SSN possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché’ il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. In sostanza i soggetti in questione possono essere trattenuti in servizio anche oltre il 70° anno.
Smart working.
E’ prorogata al 31 maro 2022 anche la procedura semplificata per la comunicazione dell’attività lavorativa in regime di smart working.