A ottobre 2020 si era sollevata indignazione per la sospensione degli assegni agli invalidi parziali con una attività lavorativa anche ridotta.
Adesso, ai cittadini disabili con invalidità parziale (con percentuale di invalidità tra il 74% il 99%) la liquidazione dell’assegno mensile è garantita “anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00.
A mettere un punto sul tema, l’articolo che è stato inserito nel DL Fiscale (legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del DL 146 del 2021), e che ridefinisce il concetto di inattività lavorativa.
“Il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto”
Ricordiamo i parametri per ottenere la pensione d’invalidità, stabiliti dalla legge n.118/1971. Oltre al limite di reddito annuale, fissato a 4.931 euro, i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni:
- non essere beneficiari di una pensione diretta di invalidità;
- avere una percentuale di invalidità riconosciuta tra il 74 ed il 99 per cento;
- avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- essere cittadino italiano, ed avere una residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;
- per i cittadini provenienti da un paese dell’Unione Europea, l’essere regolarmente iscritto all’anagrafe per i cittadini stranieri comunitari del Comune di riferimento;
- per i cittadini non comunitari, essere titolari di un permesso di soggiorno da almeno un anno.
Per sapere di più in merito è possibile rivolgersi alle sedi Uniciv.
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