Per informazioni, chiarimenti e per qualsiasi forma di tutela in caso di invalidità scrivere a info@uniciv.it o chiamare allo 06.77590330.
La pensione di invalidità può essere sospesa nei seguenti casi:
- decadenza dei requisiti,
- mancato invio della comunicazione reddituale,
- assenza alla visita di controllo,
- trasferimento all’estero.
Decorrenza dei requisiti.
Chi percepisce la pensione di invalidità può essere sottoposto a visite di controllo sanitario per l’accertamento e la revisione dello stato di invalidità. Se vengono meno condizioni e requisiti che danno diritto a percepire la pensione di invalidità, la prestazione viene sospesa.
Mancato invio comunicazione reddituale
La pensione di invalidità può essere sospesa anche nel caso in cui i beneficiari non presentino apposita comunicazione dei redditi percepiti.
La trasmissione della comunicazione reddituale è obbligatoria perché il suo importo è strettamente collegato al reddito percepito. La sospensione della pensione di invalidità per mancata comunicazione dei dati reddituali prevede immediata interruzione della prestazione con azzeramento della prima rata utile.
Mancata visita di controllo
Se il soggetto che percepisce la pensione di invalidità non si presenta alla visita di revisione la prestazione economica per l’invalidità viene sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello della convocazione.
Per assenza alla visita di revisione e controllo il soggetto che percepisce la pensione di invalidità riceve comunicazione di sospensione della prestazione e l’invito a presentare all’Inps la giustificazione dell’assenza entro 90 giorni.
Se l’interessato presenta una giustificazione sanitaria o amministrativa che sarà ritenuta valida, il procedimento di revisione riparte con la comunicazione della nuova data della visita medica a cui presentarsi e solo se l’interessato continua a non presentarsi, scatta la revoca totale della prestazione.
Trasferimento all’estero
In caso di trasferimento all’estero, la legge prevede che le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, non a carattere contributivo, siano erogate solo nello Stato in cui i soggetti risiedono, ciò è valido anche se il trasferimento avviene in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.
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