I tesserati Uniciv usufruiscono, in diverse sedi dislocate su tutto il territorio italiano, del 730 gratuito. Per sapere a chi rivolgerti
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Le persone con ridotte o limitate capacità motorie o con difficoltà di deambulazione o di linguaggio, ma anche coloro che convivono con una invalidità psichica o mentale, non vedenti e non udenti, possono usufruire di detrazioni e deduzioni fiscali nel Modello 730/2022.
I tesserati Uniciv usufruiscono in diverse sedi dislocate su tutto il territorio italiano del 730 gratuito.
E’ prevista la detrazione del 19% per
– Spese sanitarie tra cui rientrano tra l’altro l’acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici), l’acquisto o affitto di dispositivi medici (purché risulti oltre al soggetto che ha sostenuto la spesa la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE), le spese per prestazioni chirurgiche, per analisi, indagini radioscopiche, prestazioni specialistiche. E’ prevista una franchigia di €129,11
– Spese sanitarie per persone con disabilità per:
i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
– Spese per persone con disabilità per l’acquisto di veicoli:
motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di ciechi, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone con pluriamputazioni.
Il veicolo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità, il limite di spesa è di € 18.075,99.
– Spesa sostenuta dai ciechi per l’acquisto del cane guida. E’ inoltre prevista una detrazione forfettaria di € 1.000 per le spese di mantenimento dei cani guida che spetta esclusivamente al cieco e non anche alla perso di cui questi risulti fiscalmente a carico.
– Spese per addetti all’assistenza personale per persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono ad es. in grado di assumere alimenti, provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare indumenti.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione è fruibile su importo massimo di € 2.100 e solo se il reddito complessivo non supera 40.000€.
– Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.
Sono considerate persone sorde i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva nel caso in cui sia stato compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La patologia non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, lavoro o servizio.
– Spese per premi di assicurazioni finalizzate alla tutela delle presone con disabilità grave.
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di € 750 limite per il quale vanno considerati anche altri premi assicurazioni per i quali è prevista la detrazione nel modello 730 spese per premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di € 1.291,14 limite per il quale vanno considerati anche altri premi assicurazioni per i quali è prevista la detrazione nel modello 730.
– Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). Tale detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla L. 170 del 8/10/2010, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Tra le spese deducibili, in una percentuale che varia tra il 23% e il 43% in base al reddito, troviamo anche quelle sostenute per:
– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza familiare (es. colf, badanti). L’importo massimo deducibile è € 1.549,37.
– Spese mediche generiche e di assistenza specifica per le persone con disabilità necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.
Tali spese sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari anche se non a carico: coniuge, figli (compresi quelli adottivi), discendenti dei figli, genitori (compresi quelli adottivi), generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle (anche unilaterali), nonni e nonne.
Bonus fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore un nuovo bonus fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Questa nuova detrazione fiscale in materia di salute, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, si applica alle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi direttamente rivolti al superamento e alla soppressione di barriere architettoniche in stabili già esistenti; potrà quindi essere riconosciuta nel 730/2023
Questo bonus fiscale si applica anche ai costi sostenuti per gli interventi di automazione degli impianti di edifici e singole unità immobiliari, se abbattono le barriere architettoniche. In caso di sostituzione di un impianto preesistente, potrà essere applicato anche alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Si tratta di una detrazione fiscale Irpef e Ires in Modello 730 fruibile in 5 rate/anno, oppure tramite sconto in fattura e cessione del credito.
Sarà riconosciuta una detrazione del 75% delle spese sostenute per tali interventi, su un ammontare complessivo non superiore a:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con almeno un accesso autonomo dall’esterno;
– 40.000 euro per ciascuna unità immobiliari in edifici composti da 2 – 8 unità;
– 30.000 euro per ciascuna unità immobiliari in edifici composti da oltre 8 unità.
Per le spese sostenute nel 2021, per l’abbattimento delle barriere architettoniche congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire, nel 730/2022 dell’aliquota maggiorata del 110%.