Il minore titolare di indennità di frequenza può presentare, già nei 6 mesi precedenti al compimento del 18 anno di età, istanza di concessione dei benefici connessi al riconoscimento di una percentuale di invalidità uguale o superiore al 74% e quindi la concessione di assegno mensile o pensione di inabilità.
Per sapere come fare per presentare l’istanza è possibile rivolgersi a Uniciv che vi assisterà nel percorso.
Una volta presentata ‘istanza seguirà un accertamento medico-legale dello stato di invalidità. Se dovesse essere accolto il requisito sanitario, per il perfezionamento dell’istanza dovrà essere presentato, sempre telematicamente, il modello AP70 attraverso il quale si dimostrerà che esistono anche gli altri requisiti amministrativi.
L’INPS, in un ulteriore messaggio, ha espresso l’intenzione di stimolare le Regioni ad istruire le proprie commissioni affinché non vi siano ritardi nell’effettuazione di questo accertamento in quanto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n° 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), prescrive che il beneficio economico non deve essere sospeso nelle more dell’attesa dell’accertamento stesso; è presumibile che, se la Commissione giudicante dovesse indicare una percentuale d’invalidità inferiore al 74%, eventuali ratei già riscossi dovranno essere restituiti.
Il criterio medico-legale per la concessione dell’indennità di frequenza è piuttosto generico e quindi il confine tra “minore non invalido” e “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” non è inequivocabile.
Quello che nella pratica si verifica è che Commissioni diverse valutano in modo differente infermità uguali
Il criterio per la concessione dell Indennità di Frequenza èpiù flessibile ispetto a quello che si usa per la valutazione dei soggetti maggiorenni. Per la valutazione della percentuale d’invalidità dei maggiorenni infatti viene usata la tabella del DM 05/02/1992 dove parecchie patologie, che sono sicuramente tali da dare diritto ad indennità di frequenza, sono valutabili in misura ampiamente inferiore al 74%, la soglia minima per avere diritto all’Assegno di Assistenza d’invalidità civile. Pertanto non è automatico che l’Indennità di Frequenza si trasformi in assegno di Assistenza.
Tuttavia nel caso in cui si verifichi un mancato riconoscimento si può a un’azione legate di Ricorso giudiziario entro 6 mesi dalla conoscenza del risultato dell’accertamento.