Il lavoratore con patologia oncologica con ridotta capacità lavorativa, anche per gli effetti invalidanti legati alle terapie, può far valere alcuni importanti diritti.
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Uno dei diritti del lavoratore che affronta la malattia oncologica riguarda alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time (verticale o orizzontale), con possibilità di trasformare nuovamente il rapporto da par time a tempo pieno, in base all’articolo 12bis comma 1 del D.Lgs. 61/2000,
di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio e non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso, in base all’articolo 33 comma 6 della legge 104/1992
In caso di invalidità civile riconosciuta superiore al 50% il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo retribuito per le cure mediche inerenti all’invalidità della durata massima di 30 giorni per anno solare, fruibile anche in maniera frazionata. (art 7 del decreto legislativo 119/2011)
In caso di -stato di handicap in situazione di gravità- riconosciuto dall’apposita commissione, il lavoratore, in virtù dell’art. 33 commi 2 e 3 della legge 104/1992 ha diritto mediante domanda all’INPS:
a un permesso retribuito di 2 ore giornaliere,
oppure a 3 giorni di permesso mensile anche in modo frazionato.
I familiari del paziente oncologico in situazione di gravità hanno diritto:
a un permesso retribuito di tre giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;
a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno;
alla priorità per trasformazione del contratto di lavoro in part time;
al congedo straordinario retribuito.