L’ 21,9% delle persone che vivono nell’Unione Europea sono a rischio di povertà o esclusione sociale. Circa il 32% afferma di non potersi permettere spese impreviste pari al reddito di un mese, secondo i dati del 2019. Ad aggravare questo, il mercato del credito al consumo in Europa negli ultimi anni è stato inondato da pratiche di prestito irresponsabili dilaganti e dalla mancanza di regolamentazione di nuovi prodotti di prestito rischiosi come i prestiti con anticipo sullo stipendio e gli schemi compra ora paga dopo. La pandemia covid-19 ha ulteriormente esacerbato la situazione.
La perdita del lavoro, il divorzio, la malattia, la morte in famiglia e il fallimento negli affari, sono fattori che espongono al sovraindebitamento e a una probabilità nove volte maggiore di soffrire di salute e fisica. Ma si sa occuparsi della propria la salute dentale è come andare dal dentista. Nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea, tutto quello che ha a che fare con un problema fisico è oggetto della sanità pubblica. Ma per andare dal dentista bisogna pagare un extra: lo stesso vale per la cura della salute mentale.
I fattori scatenanti comuni del sovraindebitamento, possono portare facilmente depressione, diabete, patologie cardiache e possono anche continuare a rappresentare un carico elevato per l’individuo i cui costi socio-sanitari, di mancata produttività ed erariali, che ricadono sull’intera collettività.
In una situazione debitoria elevata spesso ci si chiede se è possibile vedersi pignorare la pensione e quali sono le forme di pignoramento possibili ed entro quali limiti la pensione può essere pignorata.
Non tutte le pensioni sono pignorabili: non lo sono i sostegni per le persone povere indicate nell’elenco dei poveri; non è, dunque, pignorabile l’assegno sociale previsto per le persone con almeno 67 anni d’età.
Non sono pignorabili né la pensione di invalidità civile, né l’assegno di accompagnamento.
La pensione di inabilità e di invalidità sono, invece, pignorabili nei limiti stabiliti, di volta in volta, dal Giudice, valutata la necessità del debitore.
Non è pignorabile neppure la tredicesima mensilità della pensione.
Fatta eccezione dei casi summenzionati, la pensione è sì pignorabile, ma entro determinati limiti che variano a seconda del tipo di creditore e dell’entità dell’assegno dell’Inps.
Esistono due forme di pignoramento della pensione:
– Pignoramento in capo all’Inps;
– Pignoramento in capo all’Istituto di Credito.
Nel caso di pignoramento in capo all’Inps la pensione viene pignorata prima che al beneficiario venga accreditata. L’atto di pignoramento viene notificato sia all’Inps, che al debitore. A questo punto, l’Inps trattiene l’importo indicato che provvederà a versare, poi, al soggetto creditore.
Il versamento avviene dopo che è stata tenuta un’udienza davanti al Giudice; udienza nella quale il debitore può comparire, al fine di accertare la regolarità e presentare eventuali opposizioni.
Nel caso di pignoramento in capo all’Istituto di Credito, l’atto di pignoramento va notificato all’Istituto di Credito presso il quale il pensionato ha l’accredito della pensione. Anche in questa ipotesi sarà la banca che, su autorizzazione del Giudice, verserà l’entità pignorata al creditore.
Per quanto riguarda i limiti al pignoramento della pensione, il nostro Legislatore ha previsto che siano più ristretti rispetto allo stipendio di un lavoratore dipendente e che la misura muta a seconda che il soggetto creditore sia un Ente Statale o un soggetto privato.
Per i debiti con l’Agente della Riscossione – cartelle esattoriali non pagate – l’entità di pignoramento varia.
La parte della pensione pignorabile è la seguente:
– un decimo: se la pensione non supera 2.500 euro;
– un settimo: se la pensione supera 2.500 euro, ma non supera 5.000 euro;
– un quinto: se la pensione supera 5.000 euro.