Il decreto legislativo n.105/2022 pubblicato in gazzetta ufficiale riguarda congedi, permessi, priorità nello smartworking.
CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO
Tra le misure il Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Il padre infatti avrà diritto ad un congedo di 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo il parto, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del bambino. Questo nuovo congedo, che spetta anche ai lavoratori pubblici, è aggiuntivo al congedo di paternità alternativo, che spetta solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
CONGEDI PARENTALI
Il decreto interviene anche sui congedi parentali estendendo il diritto fino ai 12 anni del figlio. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre i genitori possono fruire, alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi coperti dall’indennità con il 30% di retribuzione. Quindi in totale si arriva a 9 mesi totali di congedo coperto dall’indennità INPS del 30% (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).
Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi può fruire del congedo per un massimo di 11 mesi, con una indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Nessuna novità per i congedi parentali in caso di figli con disabilità: per loro c’è la possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età del bambino. E’ prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.
In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di i genitori possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
CONGEDI STRAORDINARI DI DUE ANNI
Per quanto concerne il congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità viene previsto che:
– Per il diritto a usufruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
– Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla richiesta.
– Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo:
– il padre o la madre anche adottivi;
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
PERMESSI LEGGE 104 (3GIORNI)
Il decreto modifica in parte anche l’articolo 33 della lege 104 che riguarda i permessi e le agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave. Anche qui si esplicita che ne hanno diritto anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto, e si prevede la possibilità di suddividere i 3 giorni tra più aventi diritto (e non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere.
LAVORO AGILE
Alla legge 22 maggio 2017 vengono apportate alcune modifiche riguardanti la già prevista priorità al lavoro agile, allargando in parte la rosa dei beneficiari: all’articolo 18, il comma 3-bis è sostituito dal nuovo 3-bis, stabilendo che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:
– genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3;
– lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104;
– caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
COME FRUIRE DEI PERMESSI
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS anche attraverso UNICIV non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.