Da settembre alcune categorie di lavoratori hanno la priorità, ma non l’obbligo, nell’accesso allo smart working. Sia nel settore pubblico che nel settore privato, i datori di lavoro devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro agile avanzate dalle lavoratrici e dai lavoratori con
- figli fino a 12 anni di età,
- figli con grave disabilità,
- ai lavoratori gravemente disabili e ai caregivers familiari.
In sintesi, hanno la priorità nella concessione dello smart working:
- lavoratori e lavoratrici disabili gravi;
- lavoratori e lavoratrici con figli fino a 12 anni;
- lavoratori e lavoratrici con figli disabili gravi, senza limiti di età;
- lavoratori e lavoratrici che siano caregivers;
- lavoratori e lavoratrici che fruiscano di permessi per assistere un familiare disabile in condizioni gravi in base alla legge 104.
Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzione e organizzative per i lavoratori fragili, come previsto nel protocollo di aggiornamento delle misure per il contenimento della diffusione della pandemia negli ambienti di lavoro siglato il 30 giugno scorso.
I lavoratori fragili possono essere collocati in smart working, se le attività alle quali sono adibiti lo consentono e comunque salvaguardando l’efficienza delle singole aziende e amministrazioni.
Le aziende dovranno stipulare per iscritto l’accordo individuale con il lavoratore agile, disciplinando l’esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti usati dal lavoratore. L’accordo deve individuare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro. Il datore di lavoro conserva l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
Le aziende del settore privato che non hanno siglato accordi individuali dovranno richiamare i lavoratori in presenza. Sono cessate infatti le deroghe specifiche riferite agli obblighi informativi e all’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale che hanno guidato nell’applicazione del lavoro agile emergenziale finora, e che erano in vigore fino al 31 agosto. Nel pubblico impiego l’obbligo di sottoscrivere gli accordi individuali risale al 15 ottobre 2021.