Si è ricevuto il verbale di invalidità ma non è stato riconosciuto ciò che p stato questo. Cosa si può fare in questi casi?
La legge consente due diverse forme di tutela attivabili tramite il ricorso:
- giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
- amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.
Il ricorso è un procedimento che permette di mettere in dubbio il verbale di invalidità ricevuto, proponendo un riesame del caso e delle condizioni sanitarie del richiedente di fronte a una nuova commissione medica nominata dal giudice.
Si può fare ricorso giudiziario contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità.
In linea generale, il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento che si intende impugnare.
In ipotesi di ricorso avverso il silenzio-rigetto, i 90 giorni decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è posposto al primo giorno lavorativo utile.
Per i soli Comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento, tranne per i provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento della pensione.
Questa legge è nata con l’obiettivo di raggiungere un accordo in via conciliativa, senza arrivare al giudizio.
Per poter avvalersi dell’accertamento tecnico preventivo, il cittadino che vuole impugnare il verbale sanitario deve farne richiesta prima di dare inizio al ricorso giudiziale.
Un consulente tecnico d’ufficio (CTU), assistito da un medico legale dell’Inps, si occuperà dell’accertamento. Terminata la consulenza tecnica, fisserà poi un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.
Se non vi sono contestazioni e quindi vi è accordo fra le parti, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.
Se invece una delle parti vuole contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale vanno indicati i motivi della contestazione.
Si può procedere invece al ricorso amministrativo solo contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici basati su requisiti non sanitari.
Si tratta in questo caso di un riconoscimento errato o mancato di requisiti quali il reddito, la cittadinanza e la residenza.
A chi rivolgersi per fare ricorso?
Per valutare ed inoltrare un ricorso è possibile rivolgersi a info@uniciv.it