Non solo le mogli vedove possono beneficiare della pensione di reversibilità ma, a determinate condizioni, anche separati, divorziati, superstiti di unioni civili, figli, nipoti. E può anche accade che la quota debba spartirsi tra più persone.
Per sapere se si può usufruire di questo diritto scrivere a info@uniciv.it
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del titolare.
Coniugi, separati, divorziati.
Fruisce della pensione diretta (o indiretta, se il lavoratore non ha maturato il diritto ma è assicurato con almeno 15 anni di contributi) il coniuge che, se beneficiario unico, ne incasserà il 60 per cento. La quota sarà inferiore se il coniuge concorre con altri familiari o supera certi limiti di reddito.
Per i separati c’è il riconoscimento di invalidità ,anche se la separazione è avvenuta con addebito e senza diritto agli alimenti.
Del resto, La legge 903/1965 indica come requisito solo il matrimonio con il defunto. Potranno quindi essere riesaminate le domande finora respinte se non passate in giudicato.
L’ex consorte, invece, conserva il diritto alla reversibilità (articolo 9, legge 898/1970) se non si sia risposato, se il rapporto assicurativo del defunto preceda la fine del matrimonio e se sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere.
Pertanto non basta dimostrare di essere nelle condizioni per ottenerlo, né di aver ricevuto regolari elargizioni economiche dal coniuge in vita.
A differenza dei partner di unioni civili, non hanno diritto alla reversibilità i conviventi di fatto, né i superstiti di coppie same sex stabili e di lunga durata, se il decesso preceda l’entrata in vigore della legge 76/2016 (Cassazione 8241/2022).
Non può godere della pensione di reversibilità anche il coniuge che convoli a nuove nozze così come i beneficiari che perdono i requisiti, per superamento delle soglie di età, venir meno dell’inabilità o fruizione di altra pensione.
A fruire della pensione di reversibilità sono anche i figli (legittimi, naturali, riconosciuti, dichiarati o adottivi) minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali e 26 se universitari, o in pari condizioni i nipoti, anche non conviventi con il defunto, e anche maggiorenni se orfani inabili al lavoro (come ha affermato la Corte costituzionale, sentenza 88/2022), purché a carico, inteso non in senso fiscale o come totale dipendenza ma come sostentamento continuativo (Cassazione, 41548/2021).
Se mancano coniugi o figli, l’assegno spetterà ai genitori a carico over 65 privi di pensione e ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione.