Il Buono domiciliarità è un contributo mensile erogato dalla Regione del valore di 600 euro, riconosciuto al massimo per 24 mensilità, spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa nel caso di minori, a favore di persone non autosufficienti (anziani o disabili) residenti in Piemonte.
La misura è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus – programmazione 2021-2027 prevede 90 milioni del Fondo sociale europeo, 45 per il sostegno economico per l’inserimento in strutture residenziali socio-sanitarie e 45 milioni per l’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare.
I destinatari
- Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti
- Persone con disabilità non autosufficienti
con i seguenti requisiti:
- residenti in Piemonte
- già sottoposte a “valutazione multidimensionale” presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.) e alle quali sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7
- in possesso di I.S.E.E. sociosanitario in corso di validità (attestazione rilasciata nel 2023 con scadenza 31/12/2023) avente un valore non superiore a 50.000 euro (65.000 euro se il destinatario è minorenne). Non è ammesso un ISEE corrente o che presenti anomalie.
Condizioni per ricevere il Buono domiciliarità – Assistenza familiare
Per ricevere il “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare” occorre che sia stato attivato un servizio di assistenza familiare con la stipula di:
- un regolare contratto di lavoro subordinato con un assistente familiare, di durata pari ad almeno 12 mesi, per un minimo di 16 ore settimanali di servizio (inquadramento dell’assistente nei livelli CS o DS del CCNL sul lavoro domestico)
oppure
- un incarico professionale, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali e preveda pari requisiti professionali, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l’attività come libero professionista
oppure
- un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali.
Condizioni per ricevere il Buono domiciliarità – Assistenza educativa professionale
Per l’erogazione del “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale” (rivolto esclusivamente a persone con disabilità minori di età al momento della presentazione della domanda) occorre che sia attivato un servizio di assistenza educativa con la stipula di
- un incarico professionale, di durata minima di 12 mesi e per un minimo di 8 ore settimanali per la prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale da parte di un educatore professionale
oppure
- un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa, reso da un educatore professionale, sottoscritto con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa, di pari durata e numero minimo di ore di servizio
Il contratto/incarico potrà essere stipulato/affidato, oltre che dal destinatario, anche da un familiare del destinatario o dal suo tutore/curatore/amministratore di sostegno.
Può presentare domanda anche chi, al momento della compilazione, non abbia ancora stipulato un regolare contratto di lavoro o di prestazione di servizi o un incarico professionale con un assistente familiare o un educatore professionale; in questo caso, il destinatario si vedrà assegnato il Buono in forma condizionata e sarà tenuto a stipulare il contratto/incarico e a presentarne copia entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono, pena la decadenza della domanda.
Al destinatario sarà assegnato il Buono in forma condizionata anche nel caso in cui riceva altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità considerati incompatibili con il Buono. Il destinatario dovrà rinunciare a tali contributi entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono, pena la decadenza della domanda.
Incompatibilità/compatibilità con altre misure
Risultano incompatibili con il Buono Domiciliarità:
- la percezione di “assegni di cura”
- la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
- l’erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di “prestazione prevalente” da parte di INPS nell’ambito della misura “Home care premium” oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di “prestazione integrativa” nell’ambito della stessa misura; nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura “Home Care Premium”, l’incompatibilità prevede l’impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell’assistente familiare.
- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale
- l’accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali.
Risultano compatibili con il Buono Domiciliarità:
- gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- il ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60 giorni consecutivi);
- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali,
- contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-famigliare di minori con disabilità;
- gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, gestiti dalle ASL;
- l’indennità di accompagnamento erogata a favore di soggetti mutilati o invalidi totali;
Oltre al destinatario (disabile o anziano), possono presentare domanda:
a. il genitore, nel caso di figli disabili minorenni;
b. il tutore legale;
c. un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
d. il coniuge, anche non convivente ai fini anagrafici;
e. un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
f. il curatore o l’amministratore di sostegno;
g. un altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.
I soggetti indicati ai punti c), d), e), f) e g) devono essere delegati dal destinatario tramite procura speciale firmata in forma autografa, scannerizzata e caricata sulla procedura (vedi FAQ N. 14)
Il fac simile del modulo di procura speciale è scaricabile qui oppure è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione della domanda dopo aver effettuato l’accesso.
I tutori devono allegare il decreto di nomina rilasciato dal Tribunale.
La finestra di presentazione delle domande si articola in 4 sportelli trimestrali, con le seguenti scadenze:
primo sportello: dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2023
secondo sportello: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023
terzo sportello: dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023
quarto sportello: dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024
Nota bene: nell’ambito di ciascuno sportello, non assume alcun rilievo ai fini della formazione della graduatoria la data di presentazione della domanda.
In caso di assegnazione il “Buono” può essere percepito per 24 mensilità, decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dello sportello in cui il destinatario sia risultato assegnatario. In caso di assegnazione condizionata (per la necessità di integrare la domanda con contratto di lavoro o di prestazione di servizi oppure con la dichiarazione di rinuncia ad eventuali incompatibilità), i 24 mesi decorrono dalla data della conferma di assegnazione.
Modalità di riconoscimento del Buono
Il Buono viene erogato con cadenza trimestrale a fronte della presentazione di
- documentazione giustificativa che attesti l’effettiva fruizione di un servizio di assistenza domiciliare per un minimo di 16 ore settimanali
oppure
- di un servizio di assistenza educativa professionale (per minori) per un minimo di 8 ore settimanali.
Nel caso in cui dalla documentazione dovesse risultare che il destinatario del Buono ha beneficiato del servizio di assistenza domiciliare/assistenza educativa professionale per meno di 16 oppure 8 ore settimanali, il Buono potrà egualmente essere riconosciuto, ma soltanto per un massimo di 2 mensilità nell’arco dei 24 mesi di fruibilità del Buono.
Numero verde Regione Piemonte (ore 8-18)
da telefono fisso 800 333 444
da telefono mobile e dall’estero 011 08 24 222
Dal 1° febbraio abilitata una selezione specifica del numero dedicata alla misura.