Il beneficio del cosiddetto congedo straordinario legge 104, o meglio il congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili, è un periodo di aspettativa retribuita, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità.
Il congedo retribuito legge 104 è riconosciuto per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa e per ciascun disabile: se, ad esempio, un familiare ha già beneficiato di un anno di congedo per assistere un disabile, per lo stesso portatore di handicap grave un altro familiare potrà beneficiare soltanto di un altro anno di aspettativa.
Oppure, se un lavoratore assiste per un anno e mezzo la madre disabile, e dopo un po’ di tempo ha necessità di riassentarsi per assistere il coniuge portatore di handicap grave, per l’assistenza di quest’ultimo potrà beneficiare soltanto dei restanti 6 mesi di congedo, in quanto ciascun
dipendente ha diritto a non più di 2 anni di congedo legge 104 nell’arco della vita lavorativa.
A chi spetta il congedo straordinario legge 104?
Il beneficio spetta in primis al coniuge, all’unito civilmente o al convivente di fatto e la convivenza può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda. Conviventi e parti dell’unione civile sono ormai equiparati ai coniugi ai fini del congedo retribuito.
Secondo le modifiche in vigore dal 13 agosto 2022, è possibile beneficiare del congedo straordinario retribuito, secondo il seguente ordine di priorità:
• al coniuge (o unito civilmente o convivente di fatto) convivente del portatore di handicap
grave;
• al padre o alla madre, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/unito civilmente/convivente di fatto;
• ad uno dei figli conviventi, anche adottivi, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre; il requisito della convivenza non è necessario al momento della domanda, ma deve essere verificato al momento della fruizione del congedo;
• ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
• al parente o all’affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli e sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Com’è retribuito il congedo straordinario legge 104?
Il lavoratore in congedo ha diritto a due benefici:
• a un’indennità di congedo, pari all’ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), sino a determinati limiti;
• all’accredito dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione, sino a determinati limiti massimi.
Indennità congedo straordinario legge 104
L’indennità economica a cui il lavoratore ha diritto durante il periodo di congedo è a carico dell’Inps, ma viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata con conguaglio contributivo (in pratica l’importo anticipato è scalato dai contributi dovuti dall’azienda o amministrazione, come
avviene per malattia e maternità). In alcuni casi particolari il trattamento può essere pagato direttamente dall’Inps.
L’indennità è pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, ad esclusione delle voci che non risultano fisse e continuative.
Il beneficio economico, che originariamente era stabilito dalla normativa nella misura di 70 milioni di lire, è rivalutato annualmente.
Gli importi massimi dell’indennità 2022 e della contribuzione per congedo straordinario (che per i dipendenti pubblici – o regime ex Inpdap – non è figurativa) sono:
• 37.341,00 euro, per l’indennità annua e per la retribuzione figurativa massima annua;
• 12.092,89 euro, quali contributi figurativi annui (questo valore- inteso come contribuzione figurativa- opera con riferimento ai dipendenti del settore privato, in quanto i lavoratori
ex Inpdap hanno diritto all’accredito della contribuzione da parte dell’amministrazione/
datore di lavoro – salvo gli optanti);
• 49.663,88 euro, quale importo complessivo annuo (questo valore opera anche con riferimento ai dipendenti pubblici).
Contributi figurativi congedo retribuito legge 104
Esiste quindi un tetto massimo, pari a 49.663,88 euro per il 2022, cifra che deve essere ripartita fra indennità economica e accredito figurativo dei contributi (effettivo, per i dipendenti pubblici).
È in ogni caso possibile integrare i versamenti figurativi col riscatto, o col versamento di contributi volontari, come confermato dalla normativa sul congedo straordinario [2].
Indennità congedo retribuito legge 104 per dipendenti part time
Se il lavoratore ha un contratto a tempo parziale, l’indennità deve essere calcolata nel modo seguente:
• per il part time verticale, la retribuzione del mese va divisa per il numero dei giorni
retribuiti, compresi quelli festivi o di riposo; la retribuzione giornaliera così ottenuta va poi confrontata con il limite massimo giornaliero (per il 2020 pari, appunto, a 100,12 euro);
• per il part time orizzontale, se durante il congedo il lavoratore passa da tempo pieno a parziale o viceversa, la retribuzione va adeguata a quella che il dipendente avrebbe perso per la fruizione del congedo straordinario.
Domanda congedo retribuito legge 104.
La domanda per percepire l’indennità correlata al congedo deve essere inviata all’Inps in via
telematica. In particolare, l’istanza può essere inoltrata:
• dal sito dell’Inps, sezione Servizi per il cittadino, se si è in possesso del codice pin,
dell’identità Spid o della carta nazionale dei servizi;
• dal contact center Inps Inail (al numero 803.164, o 06.164.164 per le utenze mobili); è
ugualmente necessario il pin;
• tramite i servizi telematici dei patronati.
La domanda d’indennità deve essere inviata entro un anno, dal giorno successivo alla scadenza
del periodo di paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell’attività lavorativa.