Sono detraibili le spese inerenti la procreazione assistita anche se eseguite all’estero. Tra le varie spese mediche detraibili ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del Testo Unico dell’Imposte sui Redditi (TUIR) vi sono anche le spese per la procreazione assistita. Nel dettaglio, come precisato da ultimo nella Circolare 7 luglio 2022 numero 24 la spesa riguardante gli interventi di procreazione medicale assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti che formano la coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto a cui è intestata la fattura. In caso la fosse cointetsata, chiarisce il documento di prassi, la spesa sarà detraibile nella misura del 50% da ciascuno.
La detrazione d’imposta spetta per:
prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015.
Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3).
Attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche.
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Fonte:
www.cafitalia.eu