Importanti cambiamenti riguardanti la pensione di invalidità.
L’INPS ha diffuso una nuova comunicazione riguardo le nuove date di pagamento per il mese di giugno 2023.
A causa della festività del 2 giugno, i pagamenti verranno spostati al 3 giugno 2023.
A causa della Festa della Repubblica, gli uffici postali rimarranno chiusi il 2 giugno 2023. Tuttavia, l’orario ridotto del giorno successivo, il 3 giugno, potrebbe comportare alcune difficoltà.
Ecco, quindi, le date in ordine cronologico per il ritiro delle pensioni di invalidità. Ricordiamo che potrebbero essere sottoposte a modifiche:
Giovedì 1° giugno: cognomi che iniziano con la lettera A-C;
Venerdì 2 giugno: uffici chiusi;
Sabato 3 giugno: cognomi dalla C alla D (solo mattina);
Lunedì 5 giugno: cognomi dalla E alla K;
Martedì 6 giugno: cognomi dalla L alla O;
Mercoledì 7 giugno: cognomi dalla P alla R;
Giovedì 8 giugno: cognomi dalla S alla Z.
IRPEF A TITOLO DI ACCONTO – ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di giugno vengono prelevate, oltre alle ritenute IRPEF e all’addizionale comunale a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative all’anno di imposta 2022.
Si ricorda che queste ultime trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
CONGUAGLIO ANNO DI IMPOSTA 2022
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato, entro il termine del 28 febbraio, le operazioni di verifica tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme corrisposte nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.
Gli esiti delle operazioni di verifica possono aver determinato conguagli di imposta a debito o a credito del titolare di pensione.
Gli eventuali importi a credito sono posti in pagamento direttamente sul rateo di pensione.
Per il recupero dei conguagli a debito l’INPS deve procedere secondo le modalità di seguito indicate:
- pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18.000 euro e debito IRPEF di importo superiore a 100 euro: si procede a recuperare il debito d’imposta rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate;
- pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18.000 euro oppure con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18.000 euro e con debito IRPEF inferiore a 100 euro: il debito d’imposta viene trattenuto direttamente sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023. Poiché non è prevista alcuna rateizzazione si procede al recupero di quanto dovuto in unica soluzione sui ratei di pensione. Nel caso in cui il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino al recupero totale. Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo rivolgendosi a info@uniciv.it
Le somme conguagliate sono certificate nella Certificazione Unica 2023.