E’ giunta a info@uniciv.it la seguente richiesta.
Buongiorno,
scrivo perché non ho ricevuto l’assegno di invalidità e non capisco cosa sia successo. Potete darmi una mano?
Gentilissima,
nel ringraziarla per essersi rivolta a noi, in mancanza di notizie più precise, possiamo solo ipotizzare cosa sia accaduto.
La pensione di invalidità può essere sospesa nei seguenti casi:
1)sono decaduti i requisiti;
- non è stata inviata la comunicazione reddituale;
- lei non si è presentata alla convocazione della visita di controllo;
- lei si è trasferita all’estero.
- Decorrenza dei requisiti.
Chi percepisce la pensione di invalidità può essere sottoposto a visite di controllo sanitario per l’accertamento e la revisione dello stato di invalidità. Se tali requisiti cambiano e vengono la prestazione viene sospesa.
- Mancato invio comunicazione reddituale
La pensione di invalidità può essere sospesa anche nel se beneficiari non hanno presentato la comunicazione dei redditi percepiti. Questa trasmissione è obbligatoria perché il suo importo è strettamente collegato al reddito percepito. La sospensione della pensione di invalidità per mancata comunicazione dei dati reddituali prevede immediata interruzione della prestazione con azzeramento della prima rata utile.
- Mancata visita di controllo
Chi percepisce la pensione di invalidità ha l’obbligo di presentarsi a visita (ci sono anche dovute eccezioni), se non si presenta la prestazione economica per l’invalidità viene sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello della convocazione. In questo caso si riceve comunicazione di sospensione della prestazione e l’invito a presentare all’Inps la giustificazione dell’assenza entro 90 giorni.
Se l’interessato presenta una giustificazione sanitaria o amministrativa che sarà ritenuta valida, il procedimento di revisione riparte con la comunicazione della nuova data della visita medica a cui presentarsi e solo se l’interessato continua a non presentarsi, scatta la revoca totale della prestazione.
Trasferimento all’estero
In caso di trasferimento all’estero, la legge prevede che le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, non a carattere contributivo, siano erogate solo nello Stato in cui i soggetti risiedono. Questo avviene anche nel caso di trasferimento in uno Stato membro dell’Unione europea.
Se lei ritiene che la revoca non rientri in uno dei casi descritti e non sia giustificata, esiste la possibilità di avviare un ricorso giudiziario.