Lo stop al «referente unico» nei permessi mensili per assistere i disabili amplia la fruizione del congedo straordinario. Infatti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, è possibile riconoscere il congedo straordinario ancorché un altro parente presti assistenza, nei confronti dello stesso disabile, con i permessi mensili di cui alla legge n. 104 o ad altre misure aventi tali finalità. Una sola condizione: che i benefici non siano fruiti nelle stesse giornate.
Da questa data, come noto, è stato superato il principio del «referente unico» e, pertanto, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Congedo più flessibile
La novità ha effetto anche sulla fruizione del congedo straordinario di cui al comma 5-bis dell’articolo 42 del d.lgs n. 151/2001 che riconosce, al lavoratore dipendente il diritto ad assentarsi per assistere un familiare portatore di handicap per un periodo sino a due anni nell’arco della vita lavorativa. Tra le condizioni per la fruizione della misura la legge prevede, ad eccezione dei genitori, che il congedo ed i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Questa norma, spiega l’Inps, è ora parzialmente superata in quanto va letta congiuntamente alla cancellazione del «referente unico» nei permessi mensili.
Di conseguenza:
- Il congedo straordinario non può essere concesso a più di un lavoratore (ad eccezione dei genitori) per assistere la stessa persona con disabilità grave;
- E’ possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
In pratica si può riconoscere il congedo straordinario ancorché un altro parente fruisca dei permessi mensili per assistere lo stesso disabile. E viceversa.
Nel concreto, spiega l’Inps, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
L’Istituto ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.
Fonte: INPS