Chi ne ha diritto, come ottenerlo e usarlo
Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili c’è il contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Quindi il contrassegno, con il riconoscimento in tutta Europa, facilita notevolmente la libera circolazione e l’autonomia dei disabili nell’Unione Europea.
Questa raccomandazione prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti in auto dei loro titolari.
Il contrassegno europeo è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.
Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”, con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.


Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il contrassegno europeo è quindi valido, non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all’UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall’autorità italiana.
I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.
Il contrassegno europeo infatti, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.
Dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno avuto tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quindi i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire via via i vecchi tagliandi arancioni in occasione del rinnovo degli stessi.
Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrebbe essere stata adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nello stesso Decreto
Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi.
Rilascio del contrassegno
Per ottenere il rilascio del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità l’interessato, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali, deve presentare una delle certificazioni mediche rilasciate dal medico legale della ASL di appartenenza, di seguito elencate:
- certificazione medica redatta ai sensi del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 aggiornato con il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, con la quale venga attestata una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il soggetto è non vedente;
- certificazione medico-legale redatta ai sensi della predetta Legge n. 102/2009 (in cui venga espressamente indicato che il soggetto ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del Direttore della struttura INPS competente che confermi la conclusione dell’iter sanitario. La suddetta certificazione dovrà essere presentata sia in originale, per presa visione degli operatori, sia in copia per il mantenimento agli atti dei nostri uffici.
E’ inoltre necessario allegare alla domanda una foto tessera del richiedente.
Al contrassegno sarà assegnata una validità pari a quella riportata sulla suddetta certificazione medico legale, con aggiunta di 45 giorni per i possessori di certificato attestante la riduzione della capacità di deambulazione per un periodo inferiore a 5 anni.
Le domande di rilasciodei contrassegni per le persone con disabilità possono essere presentate:
- presso gli uffici preposti dei Municipi di appartenenza
- presso la ASL di appartenenza, attraverso il medico legale che rilascia il certificato medico
- trasmesse via posta c/o Roma Servizi per la Mobilità – Piazzale degli Archivi, 40 – 00144 Roma, o via fax al numero +39 06 4695.6660
In caso di presentazione della domanda presso Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., il pagamento dei diritti d’istruttoria e dell’imposta di bollo può essere effettuato direttamente allo Sportello al Pubblico con le seguenti modalità:
- tramite Bancomat o carta di credito;
- tramite versamento su conto corrente postale n. 47172002 intestato a Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti – Ufficio Permessi Centro Storico;
- tramite bonifico bancario (codice IBAN IT 07 O 07601 03200000047172002 – codice BIC BPPIITRRXXX)
Dopo il pagamento è necessario presentare o trasmettere copia dell’avvenuta disposizione di pagamento con relativo numero di CRO.
Costo del permesso
- Per il rilascio del permesso con un certificato medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo di 5 anni o permanente, l’importo del contrassegno è di € 5,16 (diritti di istruttoria) + € 1,00 quale diritto fisso;
- Per il rilascio del permesso con un certificato medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo inferiore a 5 anni, l’importo del contrassegno è di € 5,16 (diritti di istruttoria) + € 1,00 (diritto fisso) + € 16,00 (imposta di bollo). Deve essere inoltre essere prodotta una marca da bollo da € 16,00.
N.B. Le marche da bollo non sono acquistabili allo sportello di Roma Servizi per la Mobilità, ma solo presso i rivenditori autorizzati.
L’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili deve essere necessariamente sottoscritta dal richiedente. In caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la copia dei documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
Con l’app upfist registrati e prendi appuntamento: scegli tra i vari servizi disponibili (persone con disabilità, sosta, ZTL e licenze Taxi, NCC e bus turistici) e il giorno ed orario preferiti. Sull’app viene visualizzata una pagina riepilogativa con i dati dell’appuntamento, che viene confermato – sempre via app – dai nostri uffici tramite notifica.
NB: è possibile presentare UNA SOLA PRATICA per appuntamento.
Rinnovo/duplicato del contrassegno
Come ottenere il rinnovo o il duplicato del contrassegno speciale di circolazione per persona con disabilità a Roma.
Per ottenere il rinnovo di un contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità in precedenza rilasciato per un periodo di 5 anni è necessario presentare un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante (medico di base) attestante il persistere della condizione di disabilità.
Per ottenere il rinnovo del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità, per un periodo inferiore ai 5 anni, l’interessato, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali, deve presentare:
- certificazione medico-legale redatta ai sensi della predetta Legge n. 102/2009 (in cui venga espressamente indicato che il soggetto ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del Direttore della struttura INPS competente che confermi la conclusione dell’iter sanitario
- certificazione medica redatta ai sensi del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 aggiornato con il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, con la quale venga attestata una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il soggetto è non vedente
- obbligatoriamente il vecchio contrassegno o, in caso di furto o smarrimento, le denuncia di furto o denuncia di smarrimento presentata dal titolare. Sia nella denuncia di furto, sia nella denuncia di smarrimento, deve essere espressamente indicato il numero del contrassegno.
La suddetta certificazione dovrà essere presentata sia in originale, per presa visione degli operatori, sia in copia per il mantenimento agli atti dei nostri uffici:
- via posta c/o Roma servizi per la Mobilità – Piazzale degli Archivi, 40 – 00144 Roma
- presso gli uffici preposti del Municipio di appartenenza
- presso la ASL di appartenenza attraverso il medico legale che rilascia il certificato medico
L’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili deve essere necessariamente sottoscritta dal richiedente. In caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la copia dei documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
Al contrassegno sarà assegnata una validità pari a quella riportata sulla suddetta certificazione medico legale, con aggiunta di 45 giorni per i possessori di certificato attestante la riduzione della capacità di deambulazione per un periodo inferiore a 5 anni.
Quanto costa
Rinnovo
- di un contrassegno in precedenza rilasciato per un periodo di 5 anni
diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00
- di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso venga prodotta una certificazione medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo di 5 anni o permanente
diritti di istruttoria € 22,16 + diritto fisso € 1,00
- di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso venga prodotta una certificazione medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo inferiore a 5 anni
diritti di istruttoria € 22,16 + diritto fisso € 1,00 + imposta di bollo € 16,00
Duplicato
- di un contrassegno con validità 5 anni o permanente, in caso di deterioramento, cambio abitazione, furto o smarrimento
diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00
- di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso di deterioramento, cambio abitazione, furto o smarrimento
diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00 + imposta di bollo € 16,00
Come Pagare
In caso di presentazione della domanda a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (via fax, posta o allo sportello), il pagamento dei diritti d’istruttoria e dell’imposta di bollo può essere effettuato con le seguenti modalità:
- tramite tessera Bancomat o carta di credito allo sportello di Piazzale degli Archivi, 40 – 00144 Roma
- presentando copia del versamento su conto corrente postale n. 47172002 intestato a Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti – Ufficio Permessi Centro Storico
- presentando copia del bonifico bancario SEPA IBAN IT 07 O 07601 03200000047172002 e utilizzando il codice BIC BPPIITRRXXX
Restituzione del contrassegno in caso di decesso
In caso di decesso del titolare del contrassegno speciale di circolazione, la vigente normativa prevede la restituzione del permesso, da parte degli eredi, entro 30 giorni dalla data di decesso del titolare.
La restituzione del permesso può avvenire presentando la seguente documentazione:
- dichiarazione firmata di restituzione del contrassegno, causa decesso del titolare, attestante la data del decesso (è possibile allegare copia del certificato di morte)
- originale del contrassegno speciale di circolazione
- copia del documento di identità della persona che restituisce il contrassegno
Via posta ordinaria a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Piazzale degli Archivi 40 – 00144 Roma oppure presso lo Sportello al Pubblico di Roma Servizi per la Mobilità.
.