L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età. Questo beneficio economico viene concesso nei periodi in cui la famiglia sostiene spese legate alla frequenza di una scuola o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
A chi è rivolto
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Come funziona
Decorrenza e durata
Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.
Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta fino a un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.
Quanto spetta
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità). Per il 2020 l’importo è di 286,81 euro mensili.
Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.906,72 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
A chi spetta
L’indennità di frequenza spetta a chi:
- • ha meno di 18 anni;
- • ha avuto, a seguito di accertamento sanitario, il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- • frequenta in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- • frequenta scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- • frequenta centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- • si trova in stato di bisogno economico;
- • è cittadino italiano;
- • è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
- • è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno con validità annuale (articolo 41, Testo Unico immigrazione);
- • ha residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
- • qualsiasi forma di ricovero;
- • l’indennità di accompagnamento in erogazione o della quale i minori abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti o ciechi civili assoluti;
- • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all’INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.