Permessi per lavoratore disabile in situazione di gravita’ art. 33, comma 6 della legge 104/1992
Che cosa sono
Permessi dal lavoro riservati ai lavoratori disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un’indennità economica.
A chi spetta
I permessi spettano ai lavoratori disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, purchè abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di maternità. Per i lavoratori agricoli a contratto stagionale i permessi possono essere riconosciuti solo se la durata del contratto è pari almeno ad un mese con previsione di attività lavorativa per 6 giorni a settimana (o 5 in caso di settimana corta). Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici.
COSA SPETTA
Al lavoratore disabile in situazione di gravità spettano:
• tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un’indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso; in alternativa
• Permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro : 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. L’indennità è pagata direttamente dall’Inps agli operai agricoli e ai lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine. Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
• bonifico presso l’ufficio postale
• accredito
La somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso – accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN – nominativi ed intestati al legittimo beneficiario. Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, è necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità dei servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse.
LA DOMANDA
I lavoratori in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero 803 164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). L’invio on line può essere effettuato anche tramite i patronati/intermediari dell’Istituto. Di tale modalità possono avvalersi anche i cittadini non ancora in possesso del PIN. La domanda va presentata all’Inps di residenza (o di domicilio). I permessi possono essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA
I lavoratori devono essere in stato di disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
• La disabilità in situazione di gravità deve essere riconosciuta su accertamento della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), approvato in via definitiva dall’Inps.
• Nel caso di portatori di sindrome di Down la disabilità in situazione di gravità può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura documentazione domanda di legge 104/92 certificazione medico sanitaria
• Nell’ipotesi di Grande invalido di guerra o equiparato la disabilità in situazione di gravità può risultare anche dalla titolarità dei relativi benefici pensionistici (verificabile dall’Istituto)
• La disabilità in situazione di gravità può essere accertata provvisoriamente dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) VEDI paragrafo CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
• La certificazione provvisoria può anche essere rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006) VEDI paragrafo CERTIFICAZIONE PROVVISORIA La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura documentazione domanda di legge 104/92 certificazione medico sanitaria
DOCUMENTI ULTERIORI
Per il disabile soggetto a tutela curatela, o amministrazione di sostegno, deve essere allegata copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000).
PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE
I lavoratori titolari dei benefici in argomento, in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue:
- • I lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro possono fruire delle prestazioni in argomento, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda.
- • I lavoratori per i quali l’Inps provvede al pagamento diretto dell’indennità possono fruire delle prestazioni in argomento, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.
Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata
LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
- • La Commissione Medica Integrata ASL/INPS, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita (art. 25, comma, 4, L. 114/2014). Tale certificato è immediatamente efficace.
- • Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006). La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. Inps n. 32/2006, punto 2).La richiesta di permessi retribuiti non può essere accolta prima che siano trascorsi 45 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità in situazione di gravità. In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) (infatti l’accertamento della disabilità dei malati oncologici subisce un iter accelerato – legge 80/2006 – messaggio Hermes n. 8151/2007.
DECORRENZA
I permessi possono essere richiesti solo per periodi successivi alla presentazione della domanda.
QUANDO IL DISABILE È SOGGETTO A TUTELA/CURATELA/AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO O È IMPOSSIBILITATO ALLA FIRMA
Nel caso in cui il disabile sia soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni devono essere sottoscritte rispettivamente dal tutore, dall’interessato con l’assistenza del curatore, o dall’amministratore di sostegno (nella domanda dovranno essere indicati gli estremi del decreto di nomina del tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno). La dichiarazione di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, è sostituita da quella resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che si accerta dell’identità del dichiarante. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è accolta da un pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che deve accertare l’identità del dichiarante.
COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI È obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente (entro 30 giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:
• La revisione del giudizio di gravità della situazione di disabilità da parte della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) o comunque la cessazione della validità del riconoscimento della disabilità in situazione di gravità.
• Le modifiche ai periodi di permesso richiesti.