La legge prevede gli incentivi per chi assume un disabile. Tali incentivi si applicano anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto agli obblighi previsti in favore delle categorie protette (il cosiddetto collocamento obbligatorio).
Come funziona l’assunzione obbligatoria dei disabili e degli appartenenti alle altre categorie protette?
I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti disabili che varia in base al numero dei lavoratori validi occupati e computabili (si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori occupati in azienda e non alla singola unità produttiva).
Più elevata è la base occupazionale più è elevato il numero di soggetti da assumere. In particolare:
- da 15 a 35 dipendenti: 1 disabile da assumere obbligatoriamente;
- da 36 a 50 dipendenti: 2 disabili da assumere obbligatoriamente;
- da 51 dipendenti: il 7% dei lavoratori occupati deve essere disabile.
I disabili che rientrano nella quota sono:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- non vedenti o sordomuti;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/78;
- invalidi la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3;
- lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per: a) infortunio o malattia di origine extra-lavorativa (con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%); b) infortunio sul lavoro o malattia professionale (con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 33%);
- lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio (con invalidità civile non inferiore al 60% o invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33%);
- lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio, nei casi di: a) riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60; b) minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle Tabelle annesse al DPR 915/78; c) disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% disabili occupati part-time;
- somministrati disabili.
La legge prevede una corsia preferenziale di collocamento anche a favore di alcune categorie di lavoratori che, pur non avendo disabilità fisiche o psichiche, sono considerate svantaggiate. Si tratta di:
- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati.
Rientrano nelle categorie equiparate:
- orfani o coniuge superstite dei caduti sul lavoro o dei deceduti per l’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari (coniuge, figli superstiti, fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti);
- vittime del dovere (ad esempio i magistrati, i carabinieri ed i vigili del fuoco) e loro familiari superstiti;
- coloro che hanno contratto infermità permanenti invalidanti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate anche fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative ed i loro familiari superstiti;
- coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (care leavers).
I soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate sopra indicate hanno diritto ad una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro:
- le aziende con un numero di dipendenti tra 51 e 150 dipendenti devono assumere 1 soggetto appartenente alle categorie protette;
- le aziende con più di 150 dipendenti bisogna assumere l’1% da categorie protette.
I benefici per chi assume disabili sono previsti dall’articolo 13 della legge 68/1999. Tale norma prevede un incentivo per un periodo di 36 mesi a favore del datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un disabile, anche se non è soggetto all’obbligo di assunzione, pari – nel caso di assunzione di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento – al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili per 36 mesi, previa domanda all’Inps attraverso apposita procedura. E’ possibile rivolgersi all’Inps anche attraverso le sedi Uniciv. Per sapere come fare scorri l’articolo sino alla fine.
L’incentivo viene riconosciuto solo se sussistono le seguenti condizioni:
- la regolarità contributiva del datore di lavoro;
- il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- l’incremento netto occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Inoltre, le normative regionali possono prevedere ulteriori incentivi e si raccomanda di tenerne conto.
Per qualsiasi domanda legata alle pratiche di invalidità è possibile rivolgersi a Uniciv attraverso
la Pagina Facebook di Uniciv – Unione invalidi civili indicando nome e cognome, la città di residenza e il numero di telefono,
oppure,
inviando una e-mail a info@univic.it indicando nome e cognome, la città di residenza e il numero di telefono.