Quali prestazioni economiche assistenziali spettano agli invalidi civili? Quali sono compatibili e cumulabili?
Uniciv, Unione invalidi civili, sostiene i cittadini e li guida nell’individuazione e nell’esercizio dei diritti previsti dalle legge.
E’ sufficiente inviare email a info@uniciv.it oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook https://www.facebook.com/AssociazioneUniciv per ricevere assistenza.
Agli invalidi civili spettano le seguenti prestazioni:
- dalla nascita ai 18 anni: indennità di accompagnamento oppure indennità di frequenza;
- dai 18 ai 67 anni: pensione di inabilità o assegno mensile, più indennità di accompagnamento;
- dopo i 67 anni: assegno sociale e indennità di accompagnamento.
La pensione per inabilità è un diritto riservato a coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e con un riconoscimento dell’invalidità del 100%. È comunque compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Dopo i 67 anni di età, la pensione è sostituita con l’assegno sociale.
È cumulabile con:
- le pensioni erogate dall’INPS, sia per i lavoratori autonomi sia per i lavoratori dipendenti;
- qualsiasi prestazione diretta ottenuta dopo una invalidità contratta per causa di guerra, lavoro (INAIL) o servizio;
- indennità di accompagnamento dell’INPS, purché il titolare di invalidità non abbia già diritto a quella concessa come invalido civile;
- indennità di accompagnamento per invalidi civili, ma solo se la commissione medica ha dato la concessione.
La pensione spetta anche alle persone invalide ricoverate in case di riposo, istituti privati o in strutture pubbliche. Infine, in caso di pluriminorazioni è cumulabile con le prestazioni economiche che spettano sia ai ciechi assoluti e parziali sia ai sordi civili.
L’indennità di accompagnamento
Invece, l’indennità di accompagnamento spetta a prescindere dall’età e, quindi, dai minori di 18 anni a oltre i 67 anni di età. Però sarà concessa solo se la Commissione medica ha riconosciuto una invalidità totale al 100%, purché l’interessato si trovi nelle seguenti condizioni:
- impossibilità di deambulare senza aiuto di un accompagnatore;
- non in grado di compiere atti di vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.).
Inoltre, è compatibile con l’attività lavorativa e cumulabile come la pensione per gli invalidi civili, quelle erogate dall’INPS o concesse dopo una invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio.
Il cumulo si potrà ottenere solo se la patologia è diversa da quella che è stata riconosciuta dall’INAIL o a causa di servizio.
Invece è incompatibile con:
- indennità simili ottenute dall’INAIL o per causa di servizio o di guerra;
- indennità di frequenza concessa agli invalidi civili minori di 18 anni;
- assegno mensile o indennità di accompagnamento INPS. Però è possibile scegliere il beneficio più favorevole;
- ricovero gratuito in case di cura e di riposo pubbliche o convenzionate, ovvero se la retta è a totale carico di un ente pubblico. Riguardo ai ricoveri in day hospital la incompatibilità decade.
Assegno mensile e indennità di frequenza
Oltre ai benefici sopra descritti, gli invalidi civili, con una percentuale riconosciuta tra il 74% e il 99% (i cosiddetti invalidi civili parziali), possono ottenere l’assegno mensile di assistenza.
Questo beneficio è incompatibile con:
- pensioni di invalidità lavorativa erogate dall’INPS o da qualsiasi altro ente;
- pensioni dirette di invalidità per causa guerra, servizio o lavoro;
- indennità di accompagnamento INAIL, INPS o altro ente.
Insomma, l’assegno non è compatibile né cumulabile con altre prestazioni. L’interessato, però, potrà scegliere fra le diverse prestazioni economiche quella più conveniente dopo aver ricevuto la notifica formale del Verbale. Entro 30 giorni dalla notifica, il beneficiario deve comunicare la prestazione scelta.
Si ricorda che non è possibile più cambiare, tranne se si tratta di assegno mensile e rendita INAIL. Infatti, in questo caso la scelta potrà essere fatta in futuro se cambia la situazione dell’interessato e continui ad avere i requisiti.
Infine, agli invalidi civili minori spetta l’indennità di frequenza. È ovvio che per questa indennità non esistono incompatibilità con le prestazioni lavorative, ma è comunque incompatibile con:
- l’indennità di accompagnamento per invalidi civili, per ciechi civili (assoluti e parziali) e per sordi civili;
- qualsiasi forma di ricovero;
- l’indennità di accompagnamento concessa dall’INPS, INAIL o altri enti.
Anche in questo caso, l’interessato può scegliere il trattamento economico più favorevole.
Invece, riguarda alle pluriminorazioni, questa indennità è cumulabile solo con la pensione per ciechi parziali.