La popolazione del mondo agricolo che ha perso involontariamente il lavoro o i lavoratori che si dimettono per giusta causa, può chiedere la disoccupazione agricola.
Sono numerose in agricoltura, le realtà, in particolare delle unità famiglia-azienda, ha la capacità di generare benefici (servizi) nei confronti di gruppi vulnerabili della popolazione a rischio di esclusione sociale.
Tra le cooperative sociali e le associazioni di volontariato si rileva la maggiore percentuale di dipendenti e soci lavoratori con disabilità.
L’agricoltura sociale è un comparto che rappresenta per le sue caratteristiche e la varietà delle mansioni, un’opportunità di inserimento socio lavorativo in grado di sollecitare le abilità di un ampio numero di soggetti, di consentire un adattamento flessibile a un’ampia gamma di bisogni e di utenti, in una logica progressiva, graduale e continuativa, un nuovo modo di vivere e di sentirsi partecipe come persona e come risorsa.
Non solo i lavoratori agricoli dipendenti possono richiedere l’indennità ma anche le figure ad essi equiparate, ossia
- operai agricoli dipendenti assunti a tempo indeterminato licenziati nel corso dell’anno ed hanno, quindi, periodi senza occupazione. E senza contratto di lavoro;
- operai agricoli dipendenti con contratto a tempo determinato che siano iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli e che hanno periodi senza occupazione nel corso dell’anno;
- piccoli coloni;
- piccoli coltivatori diretti che con i versamenti volontari giungano ad avere almeno 51 giornate di versamenti negli elenchi nominativi;
- coadiuvanti familiari.
In merito ai lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’INPS prevede l’indennità di disoccupazione nei seguenti casi:mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sul lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing e crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore in seguito a comportamenti vessatori da parte dei superiori o colleghi;
- variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda ad altre persone fisiche o giuridiche;
- spostamento del lavoratore da una sede a un’altra, in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico.
Quanto va presentata domanda? Non quando si verifica l’evento di disoccupazione, ma solo l’anno successivo. Per l’anno in corso quindi dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. La scadenza è perentoria, pertanto se non si presenta per tempo, decade il diritto di poter avere la prestazione.
Il pagamento avviene in in un’unica soluzione.
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