Tra le prestazioni previste in favore degli invalidi civili figurano l’assegno mensile e la pensione di inabilità.
Nel caso dell’assegno mensile la soglia di reddito annuo personale è pari a 5.391,88 euro mentre l’importo mensile della prestazione corrisponde ad euro 313,91. Al contrario per gli invalidi civili totali, la relativa pensione (pari sempre a 313,91 euro mensili) è garantita a fronte di un reddito annuo pari o inferiore a 17.920,00 euro.
Pensione di invalidità 2023: reddito ai fini Irpef
Come chiarito dall’Inps, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento, l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, l’indennità speciale e l’indennità di comunicazione, le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute se ci sono i requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda.
Nella determinazione del reddito rilevante sono computati “tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF”. Questi redditi devono essere sempre considerati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:
- L’importo stesso della prestazione di invalidità;
- Le rendite Inail;
- Le pensioni di guerra;
- L’indennità di accompagnamento;
- Il reddito della casa di abitazione.
Pensione di invalidità 2023: redditi da considerare per la prima liquidazione
In sede di prima liquidazione della prestazione di invalidità devono essere considerati i redditi dell’anno in corso, da intendersi come l’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione.
L’interessato, pertanto, è tenuto a rilasciare una dichiarazione, in via presuntiva, dei redditi che percepirà nell’anno di riferimento.
Di conseguenza, per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni che le eventuali ricostituzioni, dev’essere necessariamente operata una distinzione tra i redditi da pensione e le altre tipologie reddituali.
Pensione di invalidità 2023: redditi da considerare per gli anni successivi o in fase di ricostituzione
Redditi da pensione
Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, l’importo di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito “rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati”. In base a tali criteri “la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno)” tenendo conto di:
- Redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;
- Redditi diversi da quelli appena citati conseguiti nell’anno precedente.
Altri redditi
Per tutte le altre tipologie di reddito, ad esempio redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a Irpef devono essere considerati, al contrario, gli importi conseguiti nell’anno solare precedente.
Queste somme devono essere comunicate ogni anno con il modello RED
Pensione di invalidità 2023: oneri deducibili
Ai fini del rispetto dei limiti di reddito si considerano solo i redditi valutabili ai fini Irpef, vale a dire assoggettati all’imposta e costituenti la base imponibile. La Corte di Cassazione si è in particolare pronunciata sulla determinazione del requisito reddituale per l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità civile affermando che ciò che rileva “è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del T.U.I.R.”.
Negli oneri deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative etc.
Gli oneri in questione, al pari dei redditi comunicati in via presuntiva in sede di prima liquidazione, vengono verificati dall’Inps in sede occasione della dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo dall’interessato.
Al fine di “permettere all’Istituto di avere un puntuale riscontro dei predetti oneri deducibili, l’interessato, in sede di domanda, è tenuto a comunicare il reddito effettivo, al netto degli oneri indicati”. Il reddito, così depurato, determina la spettanza del beneficio assistenziale.
Pensione di invalidità 2023: redditi fondiari imponibili
Per compilare il modello RED, devono essere considerati i seguenti redditi da terreni:
- Redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi;
- Reddito domenicale;
- Reddito agricolo.
Per i redditi da fabbricati vanno inclusi solo quelli derivanti dal possesso di immobili diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze. Il reddito corrispondente dev’essere indicato tra le rivalutazioni e / o maggiorazioni previste ai fini Irpef.
Pensione di invalidità 2023: redditi fondiari non imponibili
I redditi fondiari da non indicare nel modello RED sono:
- “costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze appartenenti al proprietario o all’affittuario se la destinazione di tali costruzioni rientrano nei seguenti casi: abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi / bestiame / vigilanza lavoratori agricoli; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”;
- “non sono considerati produttivi di redditi fondiari gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni”.
Pensione di invalidità 2023: recupero delle prestazioni indebitamente erogate
Nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito, non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora, in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita.
In questi casi, a seguito degli adempimenti di sospensione e revoca, l’Inps è chiamato a recuperare quanto erogato. Il recupero rappresenta “un vero e proprio obbligo, scaturente in modo diretto dalla legge”.