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    infarto, invalidità
    • Giusi Pintori
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    Infarto: quale invalidità?

    Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la prima causa di morte nel mondo, con una stima di circa 17 milioni di decessi l’anno. In Italia queste patologie sono responsabili del 35% di tutti i decessi, superando i 230 mila casi all’anno, e la prima causa di ricovero ospedaliero (672.777 dimissioni in regime ordinario nel 2020, pari al 13,8%), confermandosi insieme ai tumori, tra le principali cause di invalidità.

    Le malattie cardiovascolari continuano ad avere un importante tasso di mortalità 35% e sono anche prima causa di ricovero ospedaliero, infatti, le malattie cardiovascolari molto spesso compromettono gravemente anche la qualità di vita dei pazienti e dei caregiver. Se l’attenzione viene principalmente posta sulla salute dell’individuo, non si deve sottovalutare anche l’enorme l’impatto economico sul Sistema Sanitario Nazionale.

    Resta fondamentale aderire alle numerose campagne di prevenzione delle patologie in oggetto così come indicato dal Ministero della Salute: adozione di uno stile di vita sano, praticare una regolare attività fisica (fare sport e qualsiasi attività che richieda movimento, camminare a passo svelto per almeno 30 minuti al giorno, salire le scale, ballare), non fumare ed evitare/limitare il consumo di alcol contribuiscono a ridurre il rischio.

    La domanda che spesso viene rivolta a Uniciv è: in caso di infarto si ha diritto all’invalidità civile?

    Bisogna chiarire che esistono delle differenze tra riconoscimento di diritti assistenziali e riconoscimento di contributi economici legati alla situazione invalidante che si è essere venuta a creare.

    Ad esempio: chi ha subito un infarto e svolte un lavoro pesante come il carpentiere o il muratore, potrà avere un riconoscimento più elevato rispetto a una segretaria che sta seduta dietro una scrivania, fatte salve altre patologie o situazioni lavorative dovute a mobbing o altre situazioni analoghe.

    È importante dire che ogni situazione è sottoposta alla valutazione medica, in virtù della classificazione NYHA (New York Heart Association). NYHA è una classificazione dello scompenso cardiaco (o insufficienza cardiaca) che ne identifica quattro classi funzionali, in rapporto alle attività che il paziente, affetto da questa patologia, è in grado di effettuare.

    A) la classe 1 prevede una percentuale di invalidità dal 21 al 30%;

    B) la classe 2 prevede una invalidità dal 41 al 50%;

    C) la classe 3 prevede una invalidità dal 71 all’80%;

    D) la classe 4, riconosce una incapacità a svolgere qualsiasi attività con una invalidità pari al 100%.

    A seconda della classificazione si avrà quindi diritto a benefici fiscali, esenzioni e prestazioni erogate dall’Inps.

    È sempre di fondamentale importanza rivolgersi a  info@uniciv.it per sapere esattamente quali passi compiere per individuare richiedere l’invalidità.

    Relativamente al riconoscimento dell’assegno di assistenza mensile, il richiedente deve attestare una condizione invalidante non inferiore al 74%. Nel caso delle malattie cardiache, l’INPS riconosce percentuali compatibili con l’indennità in diversi casi.

    Il primo riguarda sicuramente le aritmie gravi o gravissime alle quali si riconosce una invalidità che può raggiungere anche il 100%. Stessa regola vale per la coronaropatia gravissima o sindrome ipocinetica da scompenso cardiaco cronico. Nel caso delle miocardiopatie o delle valvulopatie con gravissima insufficienza cardiaca la percentuale di invalidità oscilla tra il 71% e il 100%.

    Anche i difetti interventricolari o interatriali possono provocare serie condizioni cliniche che la Commissione INPS riconosce come invalidanti. In fine, si prendono in esame anche i casi di trapianto di cuore o polmone con complicanze che possono creare una condizioni invalidanti.

    Quando la patologia cardiaca procura una invalidità superiore al 74% ed il soggetto possiede un determinato reddito allora può presentare domanda di assegno all’INPS. Sarà successivamente compito della Commissione Medica valutare l’effettiva presenza dei requisiti. Una volta riconosciuto il diritto, l’assegno ha validità triennale con eventuale e successivo rinnovo. Restano salve le facoltà di periodica revisione INPS.

    E’ necessario rivolgersi a info@uniciv.it anche nel caso in cui si ritenga che l’invalidità riconosciuta non corrisponda alle reali condizioni di salute del richiedente. In questi casi è possibile proporre ricorso.

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