Lo stato di dipendenza da sostanze può condurre a una diminuzione della propria capacità lavorativa e accompagnarsi alla coo-presenza di di altra patologia, soprattutto psichiatrica (67%), infettivologica (46%), neurologica (33,9%).
La sola dipendenza in quanto tale non è causa di riconoscimento di invalidità civile.
Pertanto è necessario un accertamento delle effettive condizioni di salute da parte di un centro pubblico, in seguito, è possibile rivolgersi al medico di famiglia per chiedere eventuale invalidità. Per ulteriori chiarimenti inerenti la richiesta di invalidità o altre prestazioni scrivere a info@uniciv.it
Lo scenario delle dipendenze attuale è cambiato notevolmente rispetto al passato. Il passaggio dai SerT al SerD sta ad indicare che c’è stato un adeguamento anche dal punto di vista lessicale oltre che nella sostanza dell’assistenza.
SerT è stato in realtà rimpiazzato dal SerD, Servizio per le dipendenze patologiche.
Nella pratica, questo cambio di nome nasce dalla volontà di includere il maggior numero di dipendenze, quindi non solo quelle legate alle sostanze stupefacenti, ma anche quelle dovute a un abuso di alcol o ad altri comportamento patologici, come la ludopatia. Dunque il SerD comprende le classiche funzioni del SerT, ma ne amplia gli ambiti di intervento.
In genere la responsabilità del Ser.D. è affidata a un Dirigente Medico. All’interno, di solito, è possibile trovare una equipe multidisciplinare in grado di affrontare le tante problematiche che spesso le persone dipendenti mostrano. Va segnalato, però, che esiste una forte variabilità organizzativa delle diverse offerte e delle modalità di accesso nei Ser.D. sul territorio nazionale, essendo le Regioni (da cui dipendono le ASL e quindi i Ser.D.) dotate di autonomia programmatica sul proprio territorio.
Oltre all’abuso-dipendenza da sostanze, il SerD si occupa di dipendenze di tipo comportamentale, quali dipendenza da internet, da sesso compulsivo, da shopping, da gioco d’azzardo.
Nel 2021 sono operanti in Italia 574 Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D); per rendere il servizio più accessibile a tutta la popolazione, in diverse regioni i servizi sono articolati su più sedi di erogazione delle prestazioni. In questo anno sono 123.871 le persone in trattamento.
Per quanto concerne l’idoneità specifica ad un certo lavoro tuttavia il medico del lavoro responsabile può decidere qualunque tipo di accertamento compresa l’esistenza di una patologia , come la dipendenza da sostanze legali o illegali, che rende impossibile esercitare determinate professioni. Un esempio può essere lo svolgimento di un lavoro che comporta la responsabilità nell’uso di mezzi di trasporto.
L’art. 124 della legge 309/90 prevede che i lavoratori tossicodipendenti che intendono assentarsi per accedere ai SerD abbiano diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo del trattamento riabilitativo fino a un massimo di tre anni. L’assenza per un lungo periodo è equiparata all’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato. Questa norma però viene raramente applicata perché gli obbiettivi della terapia prevedono in genere, al contrario , che una persona mantenga il lavoro. I familiari di un tossicodipendente, inoltre, possono chiedere l’aspettativa non retribuita, se concorrono al programma terapeutico.
Lo stato di tossicodipendenza rappresenta anche un motivo per la certificazione di svantaggio sociale in base alla legge 381/91. Il Ser.D. rilascia questa certificazione ai sensi dell’articolo 4 della legge, (aggiornato dalla legge 193/2000) ai fini di consentire l’inserimento lavorativo
Tale legge non prevede competenze terapeutiche per tali strutture che pertanto assumono sulla base del comune diritto del lavoro. Tra i diritti dei lavoratori è ampiamente riconosciuto il diritto alla salute, tutelato, oltre che dalla legislazione prettamente sanitaria, anche dalla legge 626/ 95, dalla legge 309/90 e dall’intera legislazione sul lavoro.
Il soggetto dipendente ha quindi il diritto di usufruire di tutte le facilitazioni previste per continuare le terapie eventualmente in corso, fatta salva la certificazione di idoneità fisica all’impiego rilasciabile solo dal medico competente.
In alcuni casi si è però verificato che alcune di queste strutture rifiutassero pazienti in trattamento farmacologico , per esempio con metadone.
Tale posizione potrebbe non essere legittima. Un paziente tossicodipendente in trattamento con metadone, infatti , potrebbe essere idoneo a qualunque impiego (le Prefetture, nell’applicazione dell’articolo 75 T.U. 309/90, considerano tali terapie sufficienti a consentire il mantenimento della patente di guida), il farmaco viene somministrato per lunghi periodi proprio perché il suo effetto terapeutico è strettamente collegato alla ripresa di uno stile di vita socialmente adeguato, compresi gli aspetti professionali. Del resto è noto l’ inserimento di persone tossicodipendenti in trattamento metadonico in diverse realtà.
Qualora una persona tossicodipendente in trattamento si trovasse di fronte a pressioni per abbandonare la terapia che il medico ritiene necessaria in cambio di un posto di lavoro dovrebbe riflettere attentamente sul fatto che gran parte dei decessi per overdose si verificano a causa di disintossicazioni incaute e premature, effettuate spesso su pressione di persone non titolate a dare consigli di tipo clinico.
Sarebbe pertanto utile in questa evenienza consigliarsi con il servizio sociale del proprio SerD in modo che la questione possa essere affrontata adeguatamente.
Fonte: https://www.salute.gov.it