Ho problemi di salute che comportano limitazioni alla mia capacità lavorativa, posso fare domanda di invalidità?
Buongiorno, nella sua richiesta lei non indica di che patologia soffre. Ciò che possiamo dirle in considerazione della genericità della sua richiesta è che l’Inps prevede un servizi di verifica di tutti quei requisiti necessari al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap. È rivolto ai cittadini italiani e stranieri. Obbligatorio un certificato medico introduttivo.
Per quanto concerne le ha le infermità non tabellate dall’Inps si può comunque procede a valutare il singolo caso del danno alla salute “in via analogica indiretta o per equivalenza”.
Cosa significa?
Bisogna fare riferimento ad infermità analoghe già previste e di pari gravità e osservare la previsione delle successive fasce di invalidità ad essa correlate che comportano una compromissione funzionale.
- Che cosa si intende per danno funzionale? Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509).
Una variazione in più, cinque punti percentuali, è possibile solo nel caso in cui l’infermità, tenuto conto della formazione tecnico-professionale del soggetto, incida significativamente sulla sua capacità lavorativa specifica e in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Analoga variazione ma di segno opposto, fino ad un massimo di 5 punti percentuali in meno, può essere per contro effettuata nel caso in cui l’infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa, specifica o attitudinale.
Tali variazioni percentuali non possono ovviamente prescindere dall’espletamento di un’accurata anamnesi lavorativa ed attitudinale.
- Nel caso di infermità unica la percentuale dell’invalidità permanente viene espressa utilizzando:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e gravità, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”);
b) una misura percentuale compresa tra i valori estremi ( “min – max”) indicati per le infermità tabellate in unica fascia;
c) una misura percentuale di invalidità compresa tra i valori estremi ( “min – max”) della fascia corrispondente alla specifica classe quando per l’infermità siano previste più classi funzionali;
d) con ricorso al criterio analogico con riferimento a minorazioni analoghe o di analoga gravità se l’infermità non risulta elencata in tabella.
- Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti:
sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2 e tenendo conto delle eventuali variazioni di cui al punto 1;
di seguito tali percentuali sono integrate con criteri diversi a seconda che le menomazioni dovute alle infermità riscontrate, tabellate e/o non tabellate, risultino tra loro in concorso funzionale (menomazioni che interessano lo stesso arto, organo, apparato o sistema organo-funzionale, ovvero che incidono su organi od apparati strettamente sinergici) ovvero semplicemente coesistenti (allorché sono interessati organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro).
- In caso di infermità coesistenti, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula di Balthazard – IT= IP1+IP2 – (IP1xIP2) – in cui i valori percentuali sono sempre espressi in decimali. In base a tale formula l’invalidità totale finale (IT) è uguale alla somma delle invalidità parziali (IP1, IP2) diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà: (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di più infermità, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di apposite tavole di calcolo combinato disponibili anche in formato elettronico.
- Per le infermità concorrenti, in alcuni casi il concorso è direttamente indicato in tabella (danni oculari, uditivi, degli arti, ecc.). Altrimenti, valutate separatamente le singole menomazioni, si procede ad una valutazione complessiva; quest’ultima non deve mai consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale che tenga conto della globale incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto. A tal fine si applica la seguente formula – IT=(ST + FP):2 – che individua una percentuale intermedia tra quelle indicate: a) dalla sommatoria delle singole invalidità (ST); b) dal risultato della formula riduzionistica proporzionale (FP).
- Resta fermo che l’invalidità complessiva non potrà mai essere superiore al valore previsto per la perdita del sistema organo-funzionale interessato.
A mente dell’art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità non sono da considerare le minorazioni ascritte ad una percentuale di invalidità pari o inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori.
In relazione a quanto previsto dall’art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, nella valutazione complessiva delle minorazioni non sono da considerare le invalidità conseguenti ad infermità dipendenti da causa di guerra, servizio o lavoro, salvo il caso che concorrano a determinare una menomazione globale con diritto all’indennità di accompagnamento (c.d. pluriminorazioni eterogenee).
- Ai fini della valutazione, dovrà essere presa in considerazione la possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici. La possibilità di applicazione di protesi ben tollerate ed efficaci comporta un’attenuazione della gravità del pregiudizio funzionale e di conseguenza, la riduzione della percentuale di invalidità (qualora non altrimenti previsto in tabella) fino a dieci punti percentuali. I valori di invalidità tabellati per i difetti di acuità visiva fanno riferimento al visus previa correzione diottrica ottimale.
Per sapere di più in merito è possibile rivolgersi alle sedi Uniciv.
Per ulteriori informazioni scrivere una email a info@univic.it indicando nome e cognome, la città di residenza e il numero di telefono.