I recenti fatti riportati sui giornali in merito alla mamma di una persona con disabilità trasferita a 200 km di distanza da casa ci obbliga a riprendere la conversazione sulla Legge 104 e il trasferimento della sede nella scuola su coloro hanno che una disabilità personale o che forniscono assistenza a persone con disabilità.
Le suddette persone hanno priorità nelle richieste di trasferimento e non possono essere incluse nella graduatoria interna dell’istituto.
Questa esclusione è progettata per assicurare che coloro che usufruiscono di questa legge non vengano allontanati dalla loro sede di lavoro principale.
Queste disposizioni sono simili a quanto già previsto nella Legge 104/92 stessa. Inoltre, l’articolo 33, paragrafi 3 e 5 di questa legge stabilisce che i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, che assistono persone con disabilità gravi (come coniugi, parenti di secondo grado o terzo grado con genitori o coniugi anziani o con problemi di salute), hanno il diritto di scegliere una sede di lavoro vicino al domicilio della persona da assistere. La scelta non può essere modificata senza il consenso del lavoratore.
Il paragrafo 6 sottolinea che le persone disabili maggiorenni in situazioni gravi hanno lo stesso diritto di scegliere una sede di lavoro vicina al loro domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.
Il Consiglio di Istituto, in consultazione con il Collegio dei Docenti, deve definire con precisione i criteri e le regole all’interno del Contratto di Istituto.
Precedenze per il trasferimento
Nell’ambito delle precedenze per la mobilità del personale scolastico, l’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) gioca un ruolo fondamentale. Queste precedenze sono organizzate per categoria e sono valutate in base a un ordine di priorità specifico quando si tratta di trasferimenti territoriali e professionali.
Nel punto III, si tratta del “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative “. Queste persone hanno diritto a una priorità nelle operazioni di trasferimento, a condizione che siano specificamente elencate in alcune categorie specifiche, come ad esempio disabilità con grado di invalidità superiore ai due terzi o necessità di cure continue per gravi patologie.
Per godere di questa priorità, è necessario inserire come prima preferenza il comune di residenza o cura.
Nel punto IV, si parla di “Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale“.
In questo caso, la priorità è data ai genitori, anche adottivi, del disabile in situazione di gravità e a chi esercita la tutela legale.
Successivamente, viene riconosciuta la priorità per l’assistenza al coniuge e al figlio che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
In entrambi i casi, la priorità è limitata ai trasferimenti all’interno e per la provincia che comprende il comune di residenza o cura.
Se non ci sono posti disponibili nel comune di residenza, è necessario indicare il comune più vicino o una scuola con sede di organico in un altro comune che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o cura.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento o per il distretto scolastico del domicilio è obbligatoria. In caso di mancata indicazione, le preferenze verranno considerate solo come domanda volontaria senza diritto di priorità.
Nel caso di trasferimenti interprovinciali, la priorità è riconosciuta ai genitori, anche adottivi, o a chi esercita la tutela legale e al coniuge del disabile in situazione di gravità.
Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto alla priorità solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria, ma non per il trasferimento.
Queste sono le principali disposizioni relative alle precedenze nella mobilità del personale scolastico, come stabilite nell’articolo 13 del CCNI.
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Deroghe ai vincoli temporali
I docenti che godono di precedenze hanno il diritto di essere liberati da qualsiasi obbligo di rimanere nella loro scuola di assegnazione.
Questi insegnanti possono richiedere la mobilità senza dover rispettare il periodo minimo di tre o cinque anni di permanenza.
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Vincolo triennale
Il vincolo triennale riguarda i docenti che si spostano volontariamente in una scuola richiesta, preferibilmente nella stessa città di prima o in una zona specifica. Tuttavia, per coloro che ottengono la priorità secondo l’articolo 104, ci sono eccezioni.
Secondo l’articolo 2, comma 2 del CCNI, il vincolo triennale non si applica ai docenti con priorità 104 se ottengono un incarico in una scuola al di fuori del loro comune o distretto, dove vale questa priorità.
Questi docenti possono partecipare alla mobilità se vengono trasferiti in una scuola richiesta, ma in un comune o distretto diverso da quello in cui risiede il familiare disabile a cui prestano assistenza.
Vincolo quinquennale
Il vincolo quinquennale riguarda diversi tipi di insegnanti, come descritto di seguito:
– i docenti delle scuole superiori assunti attraverso il concorso straordinario del 2018, seguono le regole dell’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, modificato dalla Legge n. 145/2018;
– i docenti entrati in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, indipendentemente dalla procedura di reclutamento e dal grado di istruzione, devono attenersi al comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019.
In entrambi i casi, è prevista un’eccezione per i docenti che hanno diritto alla precedenza 104.
Nel primo caso, i docenti non sono soggetti al vincolo se devono assistere persone disabili (come stabilito dall’art. 33 commi 5 e 6 della Legge n. 104/92), a condizione che questa necessità sia sorta dopo la presentazione della domanda per il concorso.
Nel secondo caso, l’eccezione riguarda i docenti con precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/92, a patto che queste situazioni relative alla Legge 104 siano emerse dopo la data di iscrizione ai concorsi o di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Per questi docenti, il vincolo temporale non si applica, consentendo loro di partecipare immediatamente alla mobilità grazie alla loro precedenza.
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Legge 104 e trasferimento della sede nella scuola.
La sentenza del Tribunale di Perugia
La sentenza numero 417/2012 del Tribunale di Perugia ha stabilito che il divieto di allontanamento dalla propria “sede” di servizio, come previsto dall’articolo 33, comma 5 (che riguarda l’assistenza ai familiari), non si applica se tale allontanamento avviene nello stesso comune.
Secondo questa sentenza, il personale che assiste una persona disabile e presta servizio in una struttura (plesso) A può essere trasferito in una struttura (plesso) B sempre nello stesso comune.
Questo non violerebbe il diritto stabilito dall’articolo 33, comma 5 della legge 104/92, e un accordo tra le parti che prevede tale assegnazione sarebbe legittimo.
Lo stesso principio vale anche per le persone adulte con disabilità grave (articolo 3, comma 3, handicap grave).
Questa interpretazione è conforme a quanto già consolidato, incluso nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), dove per “sede” si intende “Comune”.
Quindi, la “sede” menzionata nelle disposizioni citate (“non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra “sede”) deve essere intesa come il comune di riferimento.
È importante notare che questa distinzione è rilevante anche nel contesto dell’assegnazione di cattedre esterne, specialmente quando si tratta di persone che avevano già una cattedra interna.
Il CCNI sulla mobilità, agli articoli 7/3 e 18/18, stabilisce una differenza tra l’assegnazione di una cattedra esterna nello stesso comune e quella fuori comune. In particolare, viene prevista l’esclusione dall’assegnazione di tale cattedra ai beneficiari delle precedenze solo se la nuova assegnazione è fuori comune.
Chi può richiedere i permessi Legge 104 a scuola?
I permessi Legge 104 a scuola possono essere richiesti se si è:
• portatore di handicap articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 (con connotazione di gravità);
• il familiare che assiste un portatore di handicap grave articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992.
Una persona affetta da sindrome di down o il familiare che assiste la persona con la stessa sindrome, ai fini della fruizione dei permessi Legge 104 può essere dichiarata in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico curante.
Ci sono differenze tra dipendente portatore di handicap e familiare che lo assiste, nell’utilizzo dei permessi Legge 104 a scuola?
Sì, ci sono delle differenze di utilizzo dei permessi Legge 104 a scuola in base al fatto che si sia o meno portatore di handicap o il familiare che lo assiste.
- Il familiare che assiste il disabile grave, ha diritto a fruire di 3 giorni di permessi mensili retribuiti coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa (articolo 15, comma 6 del CCNL 29/11/2007);
– Il dipendente portatore di handicap grave, potrà usufruire alternativamente dei 3 giorni di permesso retribuito oppure, come stabilito dall’articolo 33, comma 6, della Legge 104/1992, di 2 ore di permesso giornaliere retribuite. Se si sceglie la fruizione delle ore giornaliere, essendo queste equiparate a quelle per l’allattamento (circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2022; circolare INPS n. 139 del 2002), la distribuzione avverrà considerando l’orario giornaliero di servizio: 2 ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle 6 ore, 1 ora al giorno per un orario inferiore alle 6 ore.
Quali agevolazioni hanno le categorie protette durante i concorsi scuola?
Le categorie protette godono di agevolazioni durante i concorsi scuola (sia per docenti, sia per personale ATA) al fine di favorire l’inclusione e la parità di opportunità. Queste agevolazioni possono includere punteggi aggiuntivi nella valutazione delle prove di concorso, riserve di posti per i candidati appartenenti alle categorie protette e misure specifiche per garantire una selezione equa e non discriminatoria.