La legge stabilisce che, in caso di parità di merito nello svolgimento di un concorso pubblico, alcuni cittadini in possesso di titoli precisi possono godere del TITOLO DI PREFERENZA nell’assegnazione dei posti, ossia hanno la precedenza su altre persone con lo stesso punteggio, ne sono un esempio gli invalidi civili.
Oltre ai titoli di preferenza, utili a stabilire la precedenza in caso di pari punteggio, ci sono i TITOLI DI RISERVA. Ne sono in possesso i cittadini che appartengono alle categorie protette o alle altre categorie previste dalla legge. Sono poi previste altre riserve di posti, tra l’altro, a favore dei congelati militari volontari congedati e di chi ha svolto il servizio civile universale.
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Invalidità civile
Nei concorsi, a parità di punteggio, precede il candidato che possiede “titoli di preferenza” secondo un preciso ordine gerarchico.
Il fatto di avere un titolo di preferenza incide solo sulla graduatoria di candidati con lo stesso punteggio, ed è visibile di norma nell’ultima colonna delle graduatorie (indicatori di preferenza).
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario fare la dichiarazione dei titoli di preferenza.
Titolo di riserva
Cosa diversa è la Legge 68/1999 il cui art. 3 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.
La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.
Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.
Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto.
Momento di dichiarazione dei titoli
I titoli di preferenza (invalidità civile personale) e i titoli di riserva (Legge 68/1999) vanno dichiarati in occasione della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Sede prioritaria
Ai sensi degli art. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992 la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede. Analogo diritto spetta alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità (art. 33 comma 5 Legge 104/1992).
In particolare questo diritto spetta nelle seguenti situazioni:
- persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2\3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza (art. 21 della Legge 104/1992;.
- persone disabili in situazione di gravità (art. 33 comma 6), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33 comma 5 Legge 104. In tal caso la precedenza è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.
In questo caso siamo quindi di fronte semplicemente a una scelta “prioritaria della sede”. Il fatto di usufruire quindi della Legge 104/1992 (congiunta o meno ad invalidità civile) non deve essere dichiarato in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La dichiarazione dovrà essere effettuata solamente in occasione delle annuali operazioni di nomina in ruolo.
Per quanto concerne le nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. Tale precedenza potrà essere fruita soltanto all’interno della provincia.
Nella prima fase concernente la scelta della provincia, il docente non godrà di alcuna precedenza e la provincia sarà individuata secondo il normale ordine di scorrimento della graduatoria. Il docente godrà, invece, della priorità nella scelta della sede all’interno della provincia.
Nell’ambito delle procedure di immissioni in ruolo la priorità della scelta opererà quindi nella seconda fase (quella relativa all’assegnazione delle sedi all’interno della provincia). Per questo motivo, in fase successiva sarà possibile allegare le relative certificazioni comprovanti il diritto alla precedenza nella scelta della sede.
Nel caso di disabilità personale, il diritto alla scelta si applica, per qualsiasi istituto scolastico anche se non ricadente all’interno della propria provincia di residenza.
Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, è applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune vicino appartenente alla stessa provincia di assistenza.