E’ la valutazione della disabilita a fini lavorativi è prevista dalla legge n.68 del 1969 ed ha lo scopo di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.
Si tratta di un accertamento che va ad affiancarsi a quello dell’invalidità civile e dell’accertamento dell’handicap e che permette di individuare le capacità di lavoro della singola persona.
Dal collocamento mirato deriva l’istituto delle assunzioni obbligatorie.
Le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota destinata a:
- invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%,
- invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%,
- gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari),
- invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria,
- i non vedenti e i sordomuti;
- categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria),
- vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata
i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:
- dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile
- dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili
- oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati
Inoltre gli invalidi al 100%, senza o con accompagnamento hanno diritto alla valutazione
delle residue capacità lavorative, quindi ad accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora tale valutazione sia positiva.
La commissione che procede alla valutazione della disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo, effettua anche le visite sanitarie di controllo sulla persistenza dello stato invalidante o all’aggravamento delle condizioni di disabilità. In quest’ultimo caso, ossia qualora le condizioni di disabilità dovessero aggravarsi, l’accertamento può essere richiesto sia dalla persona disabile che dal datore di lavoro.
L’attività della Commissione ASL è finalizzata a formulare una Diagnosi funzionale della persona con disabilità, per individuarne la capacità globale per il collocamento mirato al lavoro, e termina con una Relazione conclusiva.
Procedura per l’iscrizione al collocamento mirato
Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (collocamento mirato) vanno presentate all’INPS esclusivamente per via telematica.
La domanda può essere di tre tipi:
- Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di Invalidità Civile: la domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica deve contenere i dati riguardanti il verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già in possesso.
- Domanda presentata da soggetti che non sono stati riconosciuti invalidi civili: la domanda deve essere presentata insieme a quella per ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo. In questo caso, la domanda per ottenere la disabilità (ai fini del collocamento mirato) va inviata all’Inps solo dopo che il medico di base ha inviato all’INPS, sempre per via telematica, il certificato
medico introduttivo. - Domanda di revisione delle condizioni di disabilità (quando si è già iscritti al collocamento mirato ma le condizioni sanitarie sono mutate). La domanda è presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l’impiego, su richiesta delle aziende o dello stesso interessato, per verificare la residua capacità lavorativa e/o per ottenere una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.