Domanda di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravita’
(art. 42 comma 5 T.U. sulla maternità e paternità – decreto legislativo n. 151/2001)
COS’È
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/1992.
A chi spetta
Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati per assistere familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici. Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
1. il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
2. “il padre o la madre”, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente” ;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”, “la parte dell’unione civile convivente” ed entrambi “i genitori” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”, la “parte dell’unione civile convivente“, entrambi “i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente/affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”, “la parte dell’unione civile convivente”, entrambi “i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli/sorelle conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente”, la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. In tale caso, ai fini della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto ed a conservarla per tutta la durata dello stesso.
Parentela e affinità
Sono parenti di primo grado ad es.: genitori, figli;
sono parenti di secondo grado ad es.: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli;
sono affini di primo grado ad es.: suocero/a, nuora, genero;
sono affini di secondo grado ad es.: cognati
sono parenti di terzo grado ad es.: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta;
sono affini di terzo grado ad es. zii acquisiti, nipoti acquisiti
A chi spetta
• I familiari da assistere devono essere in stato di disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). La disabilità in situazione di gravità deve essere accertata dalla competente Commissione Medica integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 3 agosto 2009) Nel caso di portatori di sindrome di Down la disabilità in situazione di gravità può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. Nell’ipotesi di Grande invalido di guerra o equiparato, la disabilità in situazione di gravità può risultare anche dalla titolarità dei relativi benefici pensionistici.
• I familiari da assistere, inoltre, non devono essere ricoverati a tempo pieno, con eccezione dei casi sotto riportati: o interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.
Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro.
Cosa spetta
Durante i periodi di congedo straordinario spetta un’indennità corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa. Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG ad orario ridotto) l’indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. In caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro, l’indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all’ultima retribuzione percepita, decurtata del contributo statale previsto per i contratti di solidarietà. Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l’indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale.
Modalità di pagamento
Di regola l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. L’indennità è pagata direttamente dall’Inps agli operai agricoli e ai lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine. Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
• bonifico presso l’ufficio postale
• accredito
La somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso – accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN – nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, è necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità dei servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse.
Documentazione sanitaria
I lavoratori devono essere in stato di disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
• La disabilità in situazione di gravità deve essere riconosciuta su accertamento della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), approvato in via definitiva dall’Inps.
• Nel caso di portatori di sindrome di Down la disabilità in situazione di gravità può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura “documentazione domanda di legge 104/92 – certificazione medico sanitaria”
• Nell’ipotesi di Grande invalido di guerra o equiparato la disabilità in situazione di gravità può risultare anche dalla titolarità dei relativi benefici pensionistici (verificabile dall’Istituto)
• La disabilità in situazione di gravità può essere accertata provvisoriamente dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) – VEDI paragrafo CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
• Certificazione provvisoria può anche essere rilasciata daun medico specialista nella patologia denunciatache attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006) – VEDI paragrafo CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
• La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura “documentazione domanda di legge 104/92 – certificazione medico sanitaria” Patologia invalidante del familiare del disabile grave In caso di patologia invalidante a carattere permanente (art. 2, Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000) del familiare avente diritto ad assistere il disabile in situazione di gravità in via prioritaria (secondo l’ordine normativamente previsto), deve essere allegata in busta chiusa indirizzata all’ UOC/UOS territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000).
La certificazione provvisoria
• La Commissione Medica Integrata ASL/INPS, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita (art. 25, comma, 4, L. 114/2014). Tale certificato è immediatamente efficace.
• Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006). La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. Inps n. 32/2006, punto 2). La richiesta di permessi retribuiti non può essere accolta prima che siano trascorsi 45 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilitè in situazione di gravitè. In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrè essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) (infatti l’accertamento della disabilitè dei malati oncologici subisce un iter accelerato – legge 80/2006 – messaggio Hermes n. 8151/2007.
Durata della certificazione provvisoria
La certificazione provvisoria potrà essere utilizzata fino all’accertamento definitivo. Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità in situazione di gravità si procederà al recupero del beneficio fruito
Proroga degli effetti del verbale rivedibile
È possibile fruire del congedo anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile (solo per verbali son scadenza a partire dal 19 agosto 2014) e il completamento dell’iter sanitario di revisione. Per poter fruire del congedo anche in tale periodo il lavoratore dovrà presentare una nuova domanda.
Referente unico (D.lgs. 119/2011)
Sia i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 che il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
Decorrenza/durata/frazionabilità del congedo
Il congedo può essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda. Il lavoratore ha diritto a usufruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta ed i periodi spettano per un massimo complessivo di due anni (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile assistito e nel limite di due anni per ogni singolo lavoratore dipendente. In caso di lavoro part time verticale non è possibile usufruire del congedo durante le pause di sospensione contrattuale (giornate in cui il contratto part time non prevede l’attività lavorativa). I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato. Se non c’è ripresa di lavoro tra un periodo e l’altro di congedo, il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi saranno conteggiati come congedo straordinario.
Quando il disabile è soggetto a tutela/curatela/amministrazione di sostegno o è impossibilitato alla forma
Nel caso in cui il disabile sia impossibilitato a firmare e sia soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni devono essere sottoscritte rispettivamente dal tutore, dall’interessato con l’assistenza del curatore, o dall’amministratore di sostegno(nella domanda dovranno essere indicati gli estremi del decreto di nomina del tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno). La dichiarazione di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, è sostituita da quella resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che si accerta dell’identità del dichiarante. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è accolta da un pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che deve accertare l’identità del dichiarante.
Comunicazione di variazione
È obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente (entro 30 giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:
• Il ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità.
• La revisione del giudizio di gravità della situazione di disabilità da parte della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) o comunque la cessazione della validità del riconoscimento della disabilità in situazione di gravità.
• Le modifiche ai periodi di permesso richiesti.
• Eventuale decesso del disabile in situazione di gravità.