La normativa vigente prevede che gli invalidi civili che siano titolari di provvidenze economiche (assegni, pensioni, indennità), debbano annualmente presentare alcune dichiarazioni relative alla permanenza di alcune condizioni.
Il termine per la presentazione di di queste dichiarazioni è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno.
A tutti gli effetti si tratta di “dichiarazioni di responsabilità” con ciò che comportano le dichiarazioni mendaci e con ciò che ne deriva qualora non vengano presentate (sospensione delle provvidenze).
Queste dichiarazioni sono state originariamente dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1 commi 248 e 249 e dall’articolo 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Le dichiarazioni sono diverse a seconda del tipo di provvidenza economica di cui si è titolari, come sono diversi fra loro i modelli che è necessario compilare. Prima di entrare nel merito dei singoli modelli vediamo sinteticamente quali sono gli obblighi a seconda delle diverse posizioni.
Modello RED
È il modello che raccoglie le informazioni reddituali sul titolare della provvidenza economica ed è richiesto quando quest’ultima preveda un limite reddituale massimo che non può essere superato.
Sono previsti limiti reddituali per tutte le pensioni di invalidità civile, sordità, cecità oltre che per l’indennità di frequenza. Le indennità di accompagnamento o di comunicazione non prevedono invece limiti di reddito. Se si superano i limiti reddituali – rivisti ogni anno – le relative provvidenze vengono revocate. Le provvidenze vengono sospese nel caso in cui non si presenti ogni anno il Modello Red. Chi lo deve eseguire:
- Minori titolari di indennità di frequenza;
- Titolari di sola pensione (invalidi 100%) ;
- Titolari di pensione e indennità di accompagnamento;
- Titolari assegno mensile di assistenza (invalidi parziali);
- Titolari di pensione e indennità di accompagnamento (ciechi parziali o assoluti) ;
- Over 67 titolari di pensione sociale
Modello ICRIC – Indennità di accompagnamento
La sigla ICRIC è l’abbreviazione di “Invalidità Civile RICovero”. È il modello necessario a verificare una delle condizioni fondanti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento agli invalidi: l’assenza di ricovero in istituto a titolo gratuito.
Nel modello ICRIC quindi si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento. Il modello va sempre presentato, anche se non vi sono stati ricoveri.
Nel modello vanno indicati i giorni effettivi di ricovero dell’interessato (incluso quello in centri di riabilitazione, ospedale ecc.). Se vi sono stati più ricoveri vanno indicati i diversi periodi.
La normativa (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 254) ammette una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici: in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia. Esso è valido in via definitiva. Questa procedura è stata prevista dal Legislatore per evitare che chi ha difficoltà a firmare responsabilmente potesse incotrare difficoltà.
Conseguentemente INPS nell’attuale prassi prevede che il Modello debba comunque essere presentato annualmente nel caso in cui il titolare (con disabilità di origine intellettiva o psichica) sia assistito da un tutore, un curatore, o un amministratore di sostegno. In questi casi, quindi, l’obbligo
annuale permane ed è in carico di chi rappresenta la persona con disabilità.
Chi lo deve eseguire:
- Titolari di sola indennità di accompagnamento;
- Titolari di pensione e indennità di accompagnamento
Modello ICRIC FREQUENZA – Indennità di frequenza
Con Circolare n. 167 del 30 dicembre 2010, INPS ha stabilito che la dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai titolari di indennità di frequenza.
Nel modulo il genitore o il rappresentante legale deve indicare la effettiva frequenza scolastica, o l’eventuale frequenza di centri formazione-addestramento professionale. Può anche indicare la frequenza a centri ambulatoriali annotando la denominazione della struttura frequentata, il suo indirizzo completo, il codice fiscale, partita Iva, l’indirizzo di posta elettronica o PEC. In questi casi la relativa documentazione deve essere consegnata alla sede INPS competente.
Nel caso in cui l’istituto scolastico frequentato non sia variato rispetto all’anno precedente si può spuntare una apposita casella del modulo.
In caso di ricovero vanno indicati i giorni effettivi e, per i periodi non consecutivi, compilare più righi.
Chi lo deve eseguire:
- Minori titolari di indennità di frequenza
Modello ICLAV – Invalidi parziali
Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ICLAV (Invalidità Civile Lavoro) gli invalidi civili titolari di assegno mensile (invalidi parziali).
Nel modello ICLAV si dichiara la permanenza o meno del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (in origine veniva meramente richiesta l’iscrizione alle liste di collocamento, poi le disposizioni sono state modificate). Nel caso si sia svolta attività di lavoro autonomo, dipendente, o nel casi di lavoratori occupati ai sensi della L. 68/1999 e del D.Lgs. n.276/2003 (cooperative sociali e
convenzioni quadro) il titolare dell’assegno deve indicare l’eventuale reddito imponibile da lavoro prodotto nell’anno passato ed il valore presunto per l’anno in corso. Ciò in aggiunta comunque al Modello RED.
Anche in questo caso la normativa (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 254) ammette una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici: in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia. Esso è valido in via definitiva.
Questa procedura è stata prevista dal Legislatore per evitare che chi ha difficoltà a firmare responsabilmente potesse incontrare difficoltà. Conseguentemente INPS nell’attuale prassi prevede che il Modello debba comunque essere presentato annualmente nel caso in cui il titolare (con
disabilità di origine intellettiva o psichica) sia assistito da un tutore, un curatore, o un amministratore di sostegno. In questi casi, quindi, l’obbligo annuale permane ed è in carico di chi rappresenta la persona con disabilità.
Chi lo deve eseguire:
- Titolari assegno mensile di assistenza (invalidi parziali)
Modello ACC.AS/PS – Pensione sociale (a invalidi)
Giova ricordare che al compimento del 65esimo anno di età chi era già precedentemente titolare di pensione per invalidità o cecità o sordità ha diritto alla concessione della pensione sociale e che – diversamente dalla generalità dei casi – si computa solo il reddito personale e non anche quello del coniuge.
Nel modello ACCAS/PS l’interessato deve dichiarare gli eventuali periodi di soggiorno fuori dal territorio italiano.
Per l’anno precedente vanno dichiarati tutti gli eventuali periodi di soggiorno all’estero come pure quelli dell’anno in corso fino al momento della presentazione del modulo.
Nei casi di ricovero in un istituto (pubblico/privato/in convenzione) con retta a suo carico o dei suoi familiari, il titolare deve indicare il nome dell’istituto o della struttura, l’importo effettivamente versato (dato potrà verificato dalla ricevuta/fattura rilasciata dall’istituto) e il periodo del ricovero.
Chi lo deve eseguire:
- Over 67 titolari di pensione sociale