Congedo straordinario
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/1992.
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Permessi Per L’assistenza Ai Familiari Disabili In Situazione Di Gravità
Permessi dal lavoro finalizzati all’assistenza al coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti, e affini disabili in situazione di gravità. Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un’indennità economica.
Permessi Per Lavoratore Disabile In Situazione Di Gravita’
Permessi dal lavoro riservati ai lavoratori disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un’indennità economica.
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La legge n. 104/1992 costituisce la carta dei diritti dell’invalido.
La finalità che si prefigge è l’integrazione sociale della persona con disabilità, la sua massima autonomia e partecipazione alla vita collettiva. Handicap è lo svantaggio sociale dipendente dalla disabilità.
Il mantenimento della persona nel suo ambito familiare e sociale è il fine a cui devono concorrere congiuntamente i servizi sanitari, sociali e tutti i servizi territoriali. Nella legge vengono affrontati:
- Il problema delle barriere architettoniche e dei trasporti pubblici e privati.
- Sono regolamenti i parcheggi riservati
- Il diritto al voto
- La concessione di contributi per un’idonea edilizia privata
- La facoltà di dettare dal reddito imponibile le spese mediche e quella di assistenza specifica.
L’accertamento medico
E’ portatore di Handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d’apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art 3 com. 1 l.104/92).
Qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo dal rendere necessario un intervento assistenziale permanente, la situazione assume connotazioni di gravità (art.3com.3 l.104/92)
L’accertamento compete alle commissioni mediche per l’invalidità civile costituite presso le Asl.
Le domande di riconoscimento dello STATO DI HANDICAP devono essere inoltrate all’Inps per via telematica. Il certificato medico deve essere compilato da un medico certificatore.
- Con la circolare 28/1993 il Ministero del Lavoro ha autorizzato, in caso di ritardi, l’accertamento da parte di un medico specialista nella patologia denunciata e in servizio presso l’Asl, qualora siano trascorsi 45 gg dalla presentazione della richiesta senza che la commissione medica si sia pronunciata.
L’Inps ha precisato che la certificazione provvisoria è efficace fino all’accertamento della commissione. Nel caso di non conferma l’Inps provvederà al recupero delle prestazioni erogate.
- Per le patologie oncologie l’art. 6 c3 3 bis L. n.80/2006 l’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, entro 15 gg domanda dell’interessato. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti.
- Gli alunni con handicap dovranno essere chiamati a visita in tempi utili rispetto l’inizio della frequenza scolastica e comunque entro 30gg dall’inoltro della domanda
- I grandi invalidi di guerra e per i soggetti ad essi equiparati l’attestato della pensione sostituisce il verbale di handicap in situazione di gravità
- Per i soggetti affetti da sindrome di Down il certificato può essere rilasciato anche dal medico di base su presentazione del “cariotipo”.
Assistenza ai figli minori con Handicap
Il genitore lavoratore, anche adottivo o affidatario, di bambino portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto, a condizione che il bimbo non sia ricoverato (salvo che non sia richiesta la presenza del genitore), alle seguenti prestazioni:
- di fruire del prolungamento dell’astensione facoltativa (anche in maniera frazionata) entro l’8° anno di vita
- dei riposi orari fino ai 3 anni di vita del bimbo per un massimo di 3 anni
- dei 3 giorni di permesso ,anche dopo i 3 anni e fino ai 18 anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto (casalinga, no lavoro, lavoro autonomo, ecc). Nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti continueranno a spettare ad entrambi ma in maniera alternativa
Prolungamento dell’astensione facoltativa
Verrà erogata un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale. Esso è riconoscibile indipendentemente dal diritto dell’altro genitore:
- Alla madre, trascorsi i 6 mesi dalla fine del congedo di maternità
- Al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio
- Al genitore solo, trascorsi 10 mesi
- In caso di madre sola dalla fine della maternità
- In caso di padre solo dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità
- Il D.lgs. n.80/2015 ha prolungato il diritto alla fruizione del congedo parentale entro il 12 anno di vita del bambino per i genitori del bambino in situazione di gravità.
Riposi orari fino ai 3 anni del bambino con handicap
I riposi alternativi al prolungamento della facoltativa sono di 2 ore al gg in caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore, di 1 ora in caso contrario.
Nessun riposo verrà concesso in caso di giornate non lavorate (compresa la 6° giornata in caso di settimana corta).
I riposi e anche i permessi possono essere cumulati con:
- Il congedo parentale ordinario
- Con il congedo di malattia per il figlio
- E’ possibile che mentre uno dei due genitori usufruisce dell’astensione facoltativa l’altro genitore usufruisca dei permessi l.104/92 .
- Non è possibile, invece, che lo stesso genitore usufruisca nella stessa giornata sia dell’astensione facoltativa che dei permessi.
- L’inps ha ribadito con msg 11784/2007 l’incompatibilità tra i permessi l.104/1992 e i permessi per allattamento nel corso del primo anno di vita del bambino. Fatta eccezione per casi in cui ci sia un preciso parere medico ad autorizzare la fruizione contemporanea.
La retribuzione prevista per permessi di 2 ore al giorno sono equiparati a quelli per l’allattamento e per i medesimi spetta un’indennità economica pari alla retribuzione persa, a carico dell’Inps ma anticipata dal datore di lavoro.
I tre giorni di permesso mensile (fino ai 3 anni)
I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti dai genitori o dei parenti e affini del minore fino ai 3 anni in alternativa (nel arco del mese) al prolungamento del congedo parentale o delle due ore di permesso. I giorni non fruiti in un mese non sono cumulabili nei mesi successivi.
N.B. Durante la fruizione di questi permessi ex art 33 l 104/92 si maturano sia le ferie che la 13° mensilità. Unica esclusione per i genitori che hanno optato per il prolungamento del congedo parentale, in tal caso ferie e 13° subiranno una decurtazione.
Compatibilità
Permessi ex art 33 l.104/92 per un figlio inferiori ai 3 anni e permessi orari (c.d. allattamento) per altro figlio è possibile fruire d’entrambi da parte di un genitore.
La fruizione dei due permessi sarà legata dalla durata del lavoro:
-se il lavoro è pari o superiore alle 6 ore si avrà diritto al 2 ore di permesso l 104 e 2 ore d’allattamento
– se inferiore a quanto sopra avrà diritto a 1 ora di permesso l 104 e 1 ora di allettamento.
Nel caso di due figli portatori di Handicap i genitori avranno diritto ad usufruire di 2 ore di permesso al giorno retribuito per ciascun bambino fino ai 3 anni, in alternativo al prolungamento del congedo parentale.