Le categorie che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.
Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:
I benefici (fiscali, economici, ecc) sono diversi a seconda del grado di invalidità riconosciuta dall’apposita Commissione Medica dell’ASL di riferimento, composta da medici legali e del lavoro.
- Invalidità fino al 33% :
- Nessun Riconoscimento
- Invalidita’ dal 34%
- La persona ha diritto alla concessione gratuita, da parte dell’Azienda ULSS, di ausili inclusi nel Nomenclatore tariffario
- Invalidità dal 46%
- Possibilità di inserimento nelle liste di collocamento mirato (Legge 68/99)
- Invalidità dal 51%
- Congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)
- Invalidità dal 67%
- esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione (un documento di viaggio regionale che permette di utilizzare gratuitamente tutte le linee di trasporto pubblico) con tariffa agevolata, con limite ISEE (Indicatore della Situazione Economica) pari o inferiore a 16.000 euro.
- Invalidità dal 74%
- Assegno mensile concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito (per l’anno 2016 il limite di reddito è pari a 4.853,29 euro lordi annui);
- Per il 2018 l’assegno mensile di assistenza erogato dall’INPS è pari a 282,55 euro, elargito per 13 mensilità ;
- L’assegno mensile è incompatibile con altri redditi pensionistici;
- Per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS.
- Invalidità del 100%
- fornitura gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
- collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua;
- esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa);
- tessera di libera circolazione gratuita;
- pensione di inabilità per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali (per il 2018: reddito annuo lordo non superiore a 16.664,36 euro);
- Per il 2018 l’assegno mensile di assistenza erogato dall’INPS è pari a 282,55 euro, elargito per 13 mensilità.
Le prestazioni
Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap.
Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino.
Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:
- Per gli invalidi civili:
- pensione di inabilità (invalidi totali);
- indennità di frequenza (minori invalidi);
- assegno mensile (invalidi parziali);
- indennità di accompagnamento.
- Per i ciechi civili:
- pensione ai ciechi assoluti;
- pensione ai ciechi parziali;
- indennità speciale;
- indennità di accompagnamento.
- Per i sordi:
- pensione;
- indennità di comunicazione.
Indennità di accompagnamento per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua (invalidi civili)
L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Assegno mensile di assistenza per invalidi con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico
L’assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Pensione di inabilità per invalidi civili
INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Indennità mensile di frequenza
Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Liquidazione agli eredi di ratei di invalidità civile maturati e non riscossi
Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.
La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto.
La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto.
Esenzione spese sanitarie
La legge prevede l’esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi.
Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi
I verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Dichiarazioni di responsabilità
Per poter garantire il regolare pagamento delle prestazioni economiche di invalidità civile, l’Istituto ha bisogno di verificare annualmente che i titolari conservino i requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge 24 dicembre 2007, n. 247): assenza di periodi di ricovero gratuito, mancanza di attività lavorativa, frequenza scolastica, di centri ambulatoriali o di formazione-addestramento professionale.
Il requisito di assenza del ricovero, in particolare, è rilevante anche ai fini della misura dell’assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335 e decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2003).
Ai titolari dell’assegno o della pensione sociale viene, inoltre, richiesta l’attestazione sulla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia. Tali prestazioni a carattere assistenziale, infatti, sono legate alla residenza del beneficiario nel territorio dello Stato Italiano e sono dunque, per legge, non esportabili all’estero.
Grazie allo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’INPS è oggi in grado di acquisire direttamente le informazioni relative alla condizione lavorativa, allo stato di ricovero e alla frequenza scolastica.
Pertanto, i CAF e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale non sono più abilitati alla ricezione delle dichiarazioni ICRIC (ricoveri), ICRIC frequenza (ricoveri e frequenza scolastica) e ICLAV (lavoro). I cittadini che volessero comunque rendere le dichiarazioni ne avranno la facoltà attraverso i seguenti canali: servizio online dedicato Dichiarazioni di responsabilità accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello; Contact Center integrato INPS; strutture territoriali dell’Istituto.
Potranno, invece, continuare a rivolgersi agli intermediari i cittadini interessati alla presentazione del modello ACC.AS/PS, destinato ai titolari di pensione e assegno sociale per accertare l’effettiva residenza in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.
I ricorsi
Contro i provvedimenti di diniego concernenti il mancato riconoscimento delle minorazioni fisiche o psichiche e della prestazione sono previsti due strumenti di tutela: uno giudiziario, relativo alla fase dell’accertamento sanitario, l’altro di carattere amministrativo che riguarda la fase di concessione della prestazione.
Ricorso amministrativo
In caso di mancato riconoscimento della prestazione richiesta è possibile attivare il procedimento del ricorso amministrativo.
Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici in assenza di requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza.
Ricorso giurisdizionale
Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap, è possibile invece promuovere un ricorso giurisdizionale entro sei mesi dalla notifica del verbale.
QR-Code sui verbali di invalidità civile
I verbali di invalidità civile sono integrati sul frontespizio dalla presenza di un QR-Code, un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili da dispositivi mobili attraverso apposite applicazioni.
Questa procedura, disponibile per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici o privati, consente di verificare la validità del verbale in tempo reale accedendo a informazioni costantemente aggiornate, ai fini dell’erogazione di determinate prestazioni agevolate o per l’accesso a determinati benefici.
Invalidità civile: I diritti